Art. 6
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva
pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di
veicoli nuovi di fabbrica - art. 2, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale n. 97/2023.
1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di
massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale
acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa
euro VI step E di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate,
comprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2009, nonche' Euro 6 E ai sensi di quanto previsto
dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale
rottamazione di veicoli della medesima tipologia, per ciascun periodo
di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di
produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti
requisiti tecnici e condizioni:
a) copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati
oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del
numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione
dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti
veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La
rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del decreto ministeriale n. 97/2023 ed il termine
ultimo per la presentazione della rendicontazione;
b) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva
all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 97/2023.