Art. 7 
 
Acquisizione anche mediante  locazione  finanziaria,  di  rimorchi  e
  semirimorchi, adibiti al trasporto combinato -  art.  2,  comma  1,
  lettera c) del decreto ministeriale n. 97/2023. 
 
  1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica  adibiti  al  trasporto
combinato  ferroviario  rispondenti  alla  normativa  UIC   596-5   e
rimorchi,  semirimorchi  dotati  di  ganci  nave   rispondenti   alla
normativa IMO per il traporto combinato marittimo  dotati  di  almeno
uno dei dispositivi innovativi  di  cui  all'allegato  1  al  decreto
ministeriale n. 97/2023  volti  a  conseguire  maggiori  standard  di
sicurezza e di efficienza energetica, gli  aspiranti  agli  incentivi
hanno  l'onere  di  produrre  la   prova   documentale   di   seguito
specificata: 
    a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di  copia
della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, per la  prima  volta  in  Italia,  in  data  successiva
all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 97/2023; 
    b) attestazione rilasciata esclusivamente dal  costruttore  circa
la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed  in
particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC
596-5 quanto ai veicoli idonei al  trasporto  combinato  ferroviario,
ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla  normativa  IMO  per  il
trasporto combinato marittimo; 
    c) documentazione comprovante l'installazione di almeno  uno  dei
dispositivi di cui all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  del  12  aprile  2023,  n.  97,  con
l'indicazione dei relativi costi sostenuti; 
    d) qualora contestualmente all'acquisizione di nuovi  veicoli  si
richieda  la  maggiorazione  per  rottamazione  di  un  rimorchio   o
semirimorchio,  dovra'  essere  allegata  copia  del   documento   di
immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta
rottamazione  con  l'indicazione  del   numero   di   targa   e   con
dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta  rottamazione
ovvero di presa in carico  dei  suddetti  veicoli  con  l'impegno  di
procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta
nel periodo compreso tra la data di entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale n. 97/2023 ed il termine  ultimo  per  la  presentazione
della rendicontazione; 
  2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti ha l'onere di  fornire
anche la seguente documentazione: 
    a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal
legale  rappresentante  dell'impresa  o  da   un   suo   procuratore,
attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito  di
un programma destinato a creare un nuovo stabilimento,  ampliare  uno
stabilimento  esistente,   diversificare   la   produzione   di   uno
stabilimento  mediante  prodotti  nuovi  aggiuntivi   o   trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di  uno  stabilimento
esistente; 
    b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per  gli  effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sottoscritta dal legale  rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo
procuratore attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA)
ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.