Art. 2 
 
  1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono ammessi  al  finanziamento
statale a valere  sulle  risorse  del  Piano  complementare,  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera c), punto 11, del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio
2021, n. 101, nel limite di rispettivamente di euro  18.370.000,00  e
di euro 6.000.000,00.