Art. 2 1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono ammessi al finanziamento statale a valere sulle risorse del Piano complementare, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), punto 11, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nel limite di rispettivamente di euro 18.370.000,00 e di euro 6.000.000,00.