Art. 3 
 
  1. Le  Autorita'  di  Sistema  portuale  nella  cui  circoscrizione
territoriale ricadono gli interventi  infrastrutturali  in  questione
assumono  le  funzioni  di  soggetto  attuatore  nel  rispetto  delle
procedure di cui al decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e
successive modificazioni e procederanno all'esecuzione delle opere di
cui al presente decreto secondo le modalita' ed i tempi stabiliti  in
apposito accordo procedimentale da stipularsi ai sensi  dell'art.  15
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  con   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la  vigilanza
sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie
d'acqua  interne  nei  quali  sono  definite  modalita'  ed  obblighi
relativi   all'attuazione   e    monitoraggio    dell'intervento    e
all'erogazione del contributo pubblico.