Art. 3 1. Le Autorita' di Sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale ricadono gli interventi infrastrutturali in questione assumono le funzioni di soggetto attuatore nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e procederanno all'esecuzione delle opere di cui al presente decreto secondo le modalita' ed i tempi stabiliti in apposito accordo procedimentale da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nei quali sono definite modalita' ed obblighi relativi all'attuazione e monitoraggio dell'intervento e all'erogazione del contributo pubblico.