Art. 4 1. Analogamente a quanto disposto dall'art. 3 del decreto n. 330 del 13 agosto 2021, ai fini del monitoraggio degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, si applica il sistema di «monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. A tal fine ciascun soggetto attuatore classifica, accedendo alla sezione anagrafica - strumento attuativo del citato sistema, l'intervento di competenza sotto la voce: «v. PNIC - Elettrificazione delle banchine (cold ironing)». 2. Per consentire il monitoraggio degli interventi il presente decreto sara' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.