Art. 4 
 
  1. Analogamente a quanto disposto dall'art. 3 del  decreto  n.  330
del 13 agosto 2021, ai fini del monitoraggio degli interventi di  cui
all'art.  1  del  presente  decreto,  si  applica   il   sistema   di
«monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della  «banca  dati  delle
pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 nonche' il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del  15  luglio  2021.  A  tal  fine  ciascun  soggetto
attuatore classifica, accedendo alla sezione  anagrafica -  strumento
attuativo del citato sistema, l'intervento  di  competenza  sotto  la
voce: «v. PNIC - Elettrificazione delle banchine (cold ironing)». 
  2. Per consentire il  monitoraggio  degli  interventi  il  presente
decreto sara' trasmesso al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.