Art. 5
1. Il mancato rispetto dei termini indicati all'art. 2 del decreto
n. 330 del 13 agosto 2021, o di quelli previsti dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, nonche' la
mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'art. 3,
comportano, ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis del decreto-legge n. 59
del 2021, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte
obbligazioni giuridicamente vincolanti.
2. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente
vincolante e' quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, cosi'
come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
3. Le risorse rinvenienti da eventuali economie, rilevate una volta
collaudate le opere realizzate, sono revocate.
4. Le risorse revocate sono restituite allo Stato entro sessanta
giorni successivi alla comunicazione di avvio del procedimento di
revoca, mediante versamento in apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 aprile 2023
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica n. 1860