Art. 5 
 
  1. Il mancato rispetto dei termini indicati all'art. 2 del  decreto
n. 330 del 13 agosto 2021, o  di  quelli  previsti  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, nonche' la
mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'art.  3,
comportano, ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis del decreto-legge n. 59
del 2021, la revoca del finanziamento qualora non  risultino  assunte
obbligazioni giuridicamente vincolanti. 
  2.  La  data  di  sottoscrizione  dell'obbligazione  giuridicamente
vincolante e' quella riportata sul sistema SIMOG per  il  CIG,  cosi'
come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29  dicembre
2011, n. 229. 
  3. Le risorse rinvenienti da eventuali economie, rilevate una volta
collaudate le opere realizzate, sono revocate. 
  4. Le risorse revocate sono restituite  allo  Stato  entro sessanta
giorni successivi alla comunicazione di  avvio  del  procedimento  di
revoca, mediante versamento  in  apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 aprile 2023 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica n. 1860