Art. 5 1. Il mancato rispetto dei termini indicati all'art. 2 del decreto n. 330 del 13 agosto 2021, o di quelli previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, nonche' la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'art. 3, comportano, ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis del decreto-legge n. 59 del 2021, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. 2. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante e' quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, cosi' come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 3. Le risorse rinvenienti da eventuali economie, rilevate una volta collaudate le opere realizzate, sono revocate. 4. Le risorse revocate sono restituite allo Stato entro sessanta giorni successivi alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, mediante versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 aprile 2023 Il Ministro: Salvini Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 1860