Art. 2 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale 1. All'art. 1, comma 2, dell'OCDPC n. 997 del 24 maggio 2023, le parole «euro 190.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000,00» e, conseguentemente, al comma 4 le parole «euro 1.190.000,00» sono sostituite con le seguenti: «euro 1.300.000,00». 2. Il Commissario delegato provvede al reperimento del personale di cui al comma 1 dell'art. 1 dell'OCDPC n. 997/2023 e al conferimento degli incarichi di cui al comma 2 dell'art. 1 della medesima ordinanza, avvalendosi della Regione Emilia-Romagna. I relativi oneri assunti dalla Regione Emilia-Romagna verranno rimborsati dal Commissario delegato alla regione a fronte della rendicontazione delle spese.