Art. 2 
 
Disposizioni finalizzate a  garantire  la  piena  operativita'  delle
  funzioni di coordinamento della gestione emergenziale 
 
  1. All'art. 1, comma 2, dell'OCDPC n. 997 del 24  maggio  2023,  le
parole  «euro  190.000,00»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «euro
300.000,00»  e,  conseguentemente,  al  comma  4  le   parole   «euro
1.190.000,00» sono sostituite con le seguenti: «euro 1.300.000,00». 
  2. Il Commissario delegato provvede al reperimento del personale di
cui al comma 1 dell'art. 1 dell'OCDPC n. 997/2023 e  al  conferimento
degli incarichi  di  cui  al  comma  2  dell'art.  1  della  medesima
ordinanza, avvalendosi della Regione Emilia-Romagna. I relativi oneri
assunti  dalla  Regione  Emilia-Romagna   verranno   rimborsati   dal
Commissario delegato alla  regione  a  fronte  della  rendicontazione
delle spese.