Art. 3
Proroga termini per la revisione di veicoli dotati di cisterne o
contenitori cisterna per il trasporto di merci o rifiuti
1. Al fine di non ostacolare le operazioni di soccorso e assistenza
alla popolazione e di bonifica delle aree colpite dagli eventi
calamitosi in rassegna, per i veicoli dotati di cisterne o
contenitori cisterna per il trasporto di merci o rifiuti, anche
pericolosi, che sono impegnati in tali operazioni, il termine di
scadenza della revisione, ispezione o delle visite intermedie o
periodiche, comunque denominate, dei contenitori o delle cisterne e'
prorogato fino a un massimo di sei mesi dalla data di naturale
scadenza delle relative certificazioni e comunque non oltre la
vigenza dello stato di emergenza. Fino a tale termine e' consentita
la circolazione dei veicoli in questione su tutto il territorio
nazionale con le certificazioni e in presenza dei documenti delle
cisterne o dei contenitori scaduti o non rinnovati, purche' muniti di
idonea documentazione o autocertificazione attestante l'attuale
impiego nelle aree colpite dall'alluvione.