Art. 3 
 
Proroga termini per la revisione di  veicoli  dotati  di  cisterne  o
      contenitori cisterna per il trasporto di merci o rifiuti 
 
  1. Al fine di non ostacolare le operazioni di soccorso e assistenza
alla popolazione e  di  bonifica  delle  aree  colpite  dagli  eventi
calamitosi  in  rassegna,  per  i  veicoli  dotati  di   cisterne   o
contenitori cisterna per il  trasporto  di  merci  o  rifiuti,  anche
pericolosi, che sono impegnati in  tali  operazioni,  il  termine  di
scadenza della revisione,  ispezione  o  delle  visite  intermedie  o
periodiche, comunque denominate, dei contenitori o delle cisterne  e'
prorogato fino a un  massimo  di sei  mesi  dalla  data  di  naturale
scadenza delle  relative  certificazioni  e  comunque  non  oltre  la
vigenza dello stato di emergenza. Fino a tale termine  e'  consentita
la circolazione dei veicoli  in  questione  su  tutto  il  territorio
nazionale con le certificazioni e in  presenza  dei  documenti  delle
cisterne o dei contenitori scaduti o non rinnovati, purche' muniti di
idonea  documentazione  o  autocertificazione  attestante   l'attuale
impiego nelle aree colpite dall'alluvione.