Art. 4 
 
Ulteriori  disposizioni  relative  alla  prima  misura  di  immediato
  sostegno alla popolazione colpita di cui all'art. 1  dell'OCDPC  n.
  999/2023 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 999 del  31  maggio  2023  si
applicano anche con riferimento ai  nuclei  familiari  aventi  dimora
principale, abituale e continuativa in costruzioni ovvero porzioni di
esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque  materiale  costituite,
in edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati  al  suolo,
purche' presentino autonomia  funzionale  e  reddituale,  nonche'  in
manufatti prefabbricati ancorche' semplicemente appoggiati al  suolo,
quando siano stabili nel tempo e  presentino  la  medesima  autonomia
funzionale e reddituale.