Art. 4 Ulteriori disposizioni relative alla prima misura di immediato sostegno alla popolazione colpita di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 999/2023 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 999 del 31 maggio 2023 si applicano anche con riferimento ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, in edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purche' presentino autonomia funzionale e reddituale, nonche' in manufatti prefabbricati ancorche' semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino la medesima autonomia funzionale e reddituale.