Art. 5 Ulteriori disposizioni per la gestione dei concorsi delle strutture operative statuali per l'attuazione dei primi interventi 1. Ai fini della ricognizione degli oneri finanziari riferiti alle attivita' e agli interventi posti in essere dalle strutture operative statali, di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023, al personale con qualifica dirigenziale appartenente alle Forze di Polizia, direttamente impiegato nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalita', possono essere applicati, in alternativa a quanto disposto dalla lettera b) del predetto art. 2, comma 4, i parametri di riconoscimento dello straordinario previsti dalla lettera a) della medesima disposizione.