Art. 5 
 
Ulteriori disposizioni per la gestione dei concorsi  delle  strutture
  operative statuali per l'attuazione dei primi interventi 
 
  1. Ai fini della ricognizione degli oneri finanziari riferiti  alle
attivita' e agli interventi posti in essere dalle strutture operative
statali, di cui all'art. 2, comma  4,  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24  maggio  2023,  al
personale con  qualifica  dirigenziale  appartenente  alle  Forze  di
Polizia, direttamente  impiegato  nelle  attivita'  di  assistenza  e
soccorso o nelle attivita' connesse  all'emergenza,  in  deroga  alle
disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con  altri
compensi per la medesima  finalita',  possono  essere  applicati,  in
alternativa a quanto disposto dalla lettera b) del predetto  art.  2,
comma 4, i parametri di riconoscimento dello  straordinario  previsti
dalla lettera a) della medesima disposizione.