Art. 6 Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023, il Dipartimento della protezione civile puo' avvalersi delle facolta' previste dall'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successive modifiche e integrazioni. 2. All'art. 1, comma 14, lettera f) dell'OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023 dopo le parole «sicurezza fisica ed informatica» sono aggiunte le parole «della piattaforma di intercomunicazione e scambio dei dati di cui al successivo comma 16». 3. All'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 997 del 24 maggio 2023 dopo le parole «in rassegna» sono aggiunte le parole «nonche' delle altre attivita' istituzionali di competenza».