Art. 6 
 
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena  operativita'
  delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997  del  24  maggio
2023, il Dipartimento della protezione civile  puo'  avvalersi  delle
facolta' previste dall'art. 10 del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
e successive modifiche e integrazioni. 
  2. All'art. 1, comma 14, lettera f) dell'OCDPC n. 999 del 31 maggio
2023 dopo le parole «sicurezza fisica ed informatica»  sono  aggiunte
le parole «della piattaforma di intercomunicazione e scambio dei dati
di cui al successivo comma 16». 
  3. All'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 997 del 24 maggio  2023  dopo
le parole «in rassegna» sono aggiunte le parole «nonche' delle  altre
attivita' istituzionali di competenza».