Art. 7
Attivita' dei Centri di competenza
1. Per le attivita' di supporto tecnico-scientifico, di sopralluogo
e di rilievo, anche con droni, finalizzate alla verifica del rischio
residuo nelle aree interessate da dissesti e movimenti franosi
segnalate dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal giorno 25 maggio
2023, espletate dai Centri di competenza, di cui al decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2013 e
successive modifiche ed integrazioni, direttamente connessi
all'evento emergenziale in premessa, il Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato a modificare la durata, l'oggetto delle
attivita' ed i relativi oneri finanziari delle convenzioni gia'
sottoscritte, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1 , ovvero a stipularne di nuove.
2. Alle attivita' previste al comma 1 si provvede, nel limite
massimo di euro 400.000,00, a valere sulle risorse stanziate per
l'emergenza in rassegna.