Art. 7 
 
                 Attivita' dei Centri di competenza 
 
  1. Per le attivita' di supporto tecnico-scientifico, di sopralluogo
e di rilievo, anche con droni, finalizzate alla verifica del  rischio
residuo nelle  aree  interessate  da  dissesti  e  movimenti  franosi
segnalate dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal giorno 25 maggio
2023, espletate dai Centri di competenza, di cui al decreto del  Capo
del Dipartimento  della  protezione  civile  del  24  luglio  2013  e
successive   modifiche   ed   integrazioni,   direttamente   connessi
all'evento emergenziale in premessa, il Dipartimento della protezione
civile  e'  autorizzato  a  modificare  la  durata,  l'oggetto  delle
attivita' ed i  relativi  oneri  finanziari  delle  convenzioni  gia'
sottoscritte, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1 , ovvero a stipularne di nuove. 
  2. Alle attivita' previste al  comma  1  si  provvede,  nel  limite
massimo di euro 400.000,00, a  valere  sulle  risorse  stanziate  per
l'emergenza in rassegna.