Art. 8
Sospensione dei mutui
1. Il comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 992/2023 e' sostituito dal seguente:
«1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante
dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza
maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice
civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati
o inagibili, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale
ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso
dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa
presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere
agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilita' o
all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la data
di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni
agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra
la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.»