Art. 8 
 
                        Sospensione dei mutui 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 992/2023 e' sostituito dal seguente: 
    «1.  In  ragione  del  grave  disagio  socioeconomico   derivante
dall'evento in premessa, detto  evento  costituisce  causa  di  forza
maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  codice
civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati
o inagibili, ovvero alla gestione di attivita' di natura  commerciale
ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel  caso
dell'agricoltura svolta nei terreni  franati  o  alluvionati,  previa
presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere
agli  istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all'agibilita'   o
all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre  la  data
di cessazione dello stato di emergenza  come  nel  caso  dei  terreni
agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando  tra
la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.»