Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo, si applicano le seguenti definizioni: 1) «criteri generici per l'adozione di misure protettive»: valori di dose proiettata (efficace, equivalente e assorbita per esposizione esterna) e di dose assorbita ricevuta a seguito di esposizione interna, in relazione ai quali si prende in considerazione l'adozione di specifiche misure protettive; 2) «dose proiettata»: dose che si prevede possa essere ricevuta in un intervallo di tempo dall'inizio dell'esposizione a seguito dell'incidente, da tutte le vie di esposizione, quando non vengono adottate misure protettive; 3) «dose residua»: dose che si prevede possa essere ricevuta, inclusiva della dose gia' eventualmente ricevuta a seguito dell'incidente al momento dell'inizio dell'attuazione delle misure protettive, dall'individuo rappresentativo da tutte le vie di esposizione, dopo che sono state completamente messe in atto le misure protettive, o dopo che e' stata presa la decisione di non applicare alcuna misura protettiva; 4) «strategia di protezione ottimizzata»: insieme coordinato di misure protettive che consentono il rispetto di un livello di riferimento prefissato e mirano a ottimizzare la protezione al di sotto di detto livello di riferimento.