Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto,  oltre  alle  definizioni  di  cui
all'art.  7  del  decreto  legislativo,  si  applicano  le   seguenti
definizioni: 
    1) «criteri generici per l'adozione di misure protettive»: valori
di dose proiettata (efficace, equivalente e assorbita per esposizione
esterna) e di  dose  assorbita  ricevuta  a  seguito  di  esposizione
interna, in relazione ai quali si prende in considerazione l'adozione
di specifiche misure protettive; 
    2) «dose proiettata»: dose che si prevede possa  essere  ricevuta
in un intervallo di  tempo  dall'inizio  dell'esposizione  a  seguito
dell'incidente, da tutte le vie di esposizione,  quando  non  vengono
adottate misure protettive; 
    3) «dose residua»: dose che si  prevede  possa  essere  ricevuta,
inclusiva  della  dose  gia'   eventualmente   ricevuta   a   seguito
dell'incidente al momento dell'inizio  dell'attuazione  delle  misure
protettive,  dall'individuo  rappresentativo  da  tutte  le  vie   di
esposizione, dopo che sono  state  completamente  messe  in  atto  le
misure protettive, o dopo che e' stata  presa  la  decisione  di  non
applicare alcuna misura protettiva; 
    4) «strategia di protezione ottimizzata»: insieme  coordinato  di
misure protettive  che  consentono  il  rispetto  di  un  livello  di
riferimento prefissato e mirano a ottimizzare  la  protezione  al  di
sotto di detto livello di riferimento.