Art. 3 
 
                       Livelli di riferimento 
 
  1. I livelli di riferimento per le  situazioni  di  esposizione  di
emergenza,  espressi  in  termini  di  dosi  efficaci   residue   per
esposizione acuta o annua, sono fissati nell'intervallo tra 20 e  100
mSv  nell'ambito,  e  secondo   le   procedure   e   i   sistemi   di
responsabilita', dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I,
del decreto legislativo, tenendo in debito conto i principi  generali
della radioprotezione per le situazioni di esposizione  di  emergenza
di cui all'art. 173 del medesimo decreto legislativo. 
  2. In accordo con quanto indicato all'art. 173, comma 1, punti b) e
c),  del  decreto  legislativo,  in  applicazione  del  principio  di
ottimizzazione, puo' essere  considerato  nell'ambito  dei  piani  di
emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo, un livello di
riferimento al di sotto di 20 mSv in una situazione di esposizione di
emergenza in cui puo' essere fornita una  protezione  adeguata  senza
causare danni  sproporzionati  dovuti  alle  contromisure  protettive
attuate o costi eccessivi. 
  3. I valori piu' elevati dell'intervallo tra 20 e 100  mSv  vengono
adottati nelle circostanze previste come estreme, in  cui  le  misure
protettive   per   ridurre   l'esposizione   potrebbero    comportare
conseguenze molto gravi sulle persone oppure non si ritenga possibile
pianificare di mantenere le esposizioni al di sotto di un livello  di
riferimento inferiore. 
  4. Per la transizione da una situazione di esposizione di emergenza
a una situazione di esposizione esistente, oltre  a  quanto  previsto
dall'art. 172, comma 6, e dall'allegato XXX del decreto  legislativo,
si tiene conto delle disposizioni di cui all'allegato XXXV, punto  3,
lettera b), del decreto legislativo. 
  5.  I  livelli  di   riferimento   si   riferiscono   all'individuo
rappresentativo.