Art. 3 Livelli di riferimento 1. I livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza, espressi in termini di dosi efficaci residue per esposizione acuta o annua, sono fissati nell'intervallo tra 20 e 100 mSv nell'ambito, e secondo le procedure e i sistemi di responsabilita', dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del decreto legislativo, tenendo in debito conto i principi generali della radioprotezione per le situazioni di esposizione di emergenza di cui all'art. 173 del medesimo decreto legislativo. 2. In accordo con quanto indicato all'art. 173, comma 1, punti b) e c), del decreto legislativo, in applicazione del principio di ottimizzazione, puo' essere considerato nell'ambito dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo, un livello di riferimento al di sotto di 20 mSv in una situazione di esposizione di emergenza in cui puo' essere fornita una protezione adeguata senza causare danni sproporzionati dovuti alle contromisure protettive attuate o costi eccessivi. 3. I valori piu' elevati dell'intervallo tra 20 e 100 mSv vengono adottati nelle circostanze previste come estreme, in cui le misure protettive per ridurre l'esposizione potrebbero comportare conseguenze molto gravi sulle persone oppure non si ritenga possibile pianificare di mantenere le esposizioni al di sotto di un livello di riferimento inferiore. 4. Per la transizione da una situazione di esposizione di emergenza a una situazione di esposizione esistente, oltre a quanto previsto dall'art. 172, comma 6, e dall'allegato XXX del decreto legislativo, si tiene conto delle disposizioni di cui all'allegato XXXV, punto 3, lettera b), del decreto legislativo. 5. I livelli di riferimento si riferiscono all'individuo rappresentativo.