Art. 4 
 
       Criteri generici per l'adozione delle misure protettive 
 
  1. Nei piani  di  emergenza  di  cui  al  Titolo  XIV  del  decreto
legislativo,  sono  definiti  i  criteri  generici   predefiniti   al
superamento dei quali si prevede l'attuazione di  particolari  misure
protettive. 
  2. Detti  criteri  sono  fissati  sulla  base  della  strategia  di
protezione ottimizzata, che, ai sensi dell'art.  173,  comma  4,  del
decreto legislativo, e' parte integrante dei piani medesimi,  tenendo
conto dei valori riportati  nella  tabella  A  allegata  al  presente
decreto, nonche' ottimizzati in relazione alle circostanze in cui  si
sviluppano o si prevede possano evolvere la situazione di esposizione
di emergenza e le sue caratteristiche. 
  3. I criteri generici in tabella A  sono  espressi  in  termini  di
valori di  dose  proiettata  in  relazione  ai  quali  si  prende  in
considerazione l'adozione  delle  misure  protettive  del  riparo  al
chiuso,  dell'evacuazione  o  della  dislocazione  della  popolazione
residente e della somministrazione di iodio stabile. 
  4. I criteri generici nella tabella A si riferiscono  all'individuo
rappresentativo.