Art. 4 Criteri generici per l'adozione delle misure protettive 1. Nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo, sono definiti i criteri generici predefiniti al superamento dei quali si prevede l'attuazione di particolari misure protettive. 2. Detti criteri sono fissati sulla base della strategia di protezione ottimizzata, che, ai sensi dell'art. 173, comma 4, del decreto legislativo, e' parte integrante dei piani medesimi, tenendo conto dei valori riportati nella tabella A allegata al presente decreto, nonche' ottimizzati in relazione alle circostanze in cui si sviluppano o si prevede possano evolvere la situazione di esposizione di emergenza e le sue caratteristiche. 3. I criteri generici in tabella A sono espressi in termini di valori di dose proiettata in relazione ai quali si prende in considerazione l'adozione delle misure protettive del riparo al chiuso, dell'evacuazione o della dislocazione della popolazione residente e della somministrazione di iodio stabile. 4. I criteri generici nella tabella A si riferiscono all'individuo rappresentativo.