Art. 5 
 
           Strategie di ottimizzazione per l'applicazione 
                       delle misure protettive 
 
  1. Le misure protettive di cui all'art. 4, comma 3,  devono  essere
pianificate ed eventualmente attuate nel corso  di  un'emergenza,  in
modo coordinato e ottimizzato, valutando anche l'impatto  delle  loro
interazioni  e  interferenze  reciproche  sulle  dosi   residue   per
l'individuo    rappresentativo    della    popolazione    interessata
all'emergenza. 
  2. Con riferimento ai principi di cui agli articoli 6 e 173,  comma
1, del decreto legislativo, nella pianificazione delle situazioni  di
esposizione  di  emergenza,  ovvero  nel  corso  di  una   emergenza,
l'ottimizzazione della protezione  riguarda  in  via  prioritaria  le
esposizioni al di sopra del  livello  di  riferimento  e  continua  a
essere messa in atto anche al di sotto di detto livello, tenuto conto
delle valutazioni e delle registrazioni dell'efficacia  delle  misure
protettive adottate nel corso dell'emergenza. 
  3. Ai fini dell'adozione di eventuali misure protettive,  si  tiene
adeguato conto delle circostanze del caso concreto, quali il numero e
le  caratteristiche  delle  persone  interessate  e   le   condizioni
atmosferiche. 
  4. L'ottimizzazione della strategia di protezione ha  lo  scopo  di
mantenere  le  esposizioni  al  minimo  ragionevolmente   ottenibile,
valutando  se  il  danno  associato   all'attuazione   delle   misure
protettive  stesse  non  sia  sproporzionato  rispetto  ai   benefici
previsti.  Cio'  in  relazione,  tra  l'altro,  alle  caratteristiche
specifiche dell'emergenza, del sito e dell'individuo rappresentativo.
Per la  verifica  dell'adeguatezza  della  strategia  complessiva  di
protezione, le dosi residue sono comparate ai livelli di riferimento. 
  5. In ottemperanza all'art. 173, comma 2, del  decreto  legislativo
e' da considerare sempre giustificata l'adozione di misure protettive
urgenti nel caso in cui le dosi  proiettate,  relative  all'individuo
rappresentativo siano suscettibili di produrre, in mancanza di misure
protettive,  reazioni   tissutali   che   comportano   seri   effetti
deterministici. 
  6. Ai fini della predisposizione e  dell'eventuale  adozione  delle
misure protettive di cui al comma 5, i criteri generici in termini di
dose  assorbita  per  esposizione  esterna  acuta  proiettata  in  un
intervallo di tempo  inferiore  a  dieci  ore  sono  riportati  nella
tabella B allegata al presente decreto. La  tabella  C,  allegata  al
presente  decreto,  reca  i  criteri  generici  in  termini  di  dose
assorbita a  seguito  di  esposizione  interna  acuta  dell'individuo
rappresentativo. 
  7. La somministrazione di iodio stabile e' indicata e di  beneficio
apprezzabile nei soggetti di  eta'  non  superiore  a  40  anni,  con
priorita' a bambini, adolescenti e donne in  stato  di  gravidanza  o
allattamento. Nel caso  di  esposizione  alle  radiazioni  prolungata
(oltre ventiquattro ore) o ripetuta, potrebbero essere indicate  piu'
somministrazioni, che sono ad ogni  modo  sconsigliate  nei  neonati,
nelle donne in stato di gravidanza o allattamento e nei  soggetti  di
eta' maggiore di 60 anni.