Art. 5 Strategie di ottimizzazione per l'applicazione delle misure protettive 1. Le misure protettive di cui all'art. 4, comma 3, devono essere pianificate ed eventualmente attuate nel corso di un'emergenza, in modo coordinato e ottimizzato, valutando anche l'impatto delle loro interazioni e interferenze reciproche sulle dosi residue per l'individuo rappresentativo della popolazione interessata all'emergenza. 2. Con riferimento ai principi di cui agli articoli 6 e 173, comma 1, del decreto legislativo, nella pianificazione delle situazioni di esposizione di emergenza, ovvero nel corso di una emergenza, l'ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria le esposizioni al di sopra del livello di riferimento e continua a essere messa in atto anche al di sotto di detto livello, tenuto conto delle valutazioni e delle registrazioni dell'efficacia delle misure protettive adottate nel corso dell'emergenza. 3. Ai fini dell'adozione di eventuali misure protettive, si tiene adeguato conto delle circostanze del caso concreto, quali il numero e le caratteristiche delle persone interessate e le condizioni atmosferiche. 4. L'ottimizzazione della strategia di protezione ha lo scopo di mantenere le esposizioni al minimo ragionevolmente ottenibile, valutando se il danno associato all'attuazione delle misure protettive stesse non sia sproporzionato rispetto ai benefici previsti. Cio' in relazione, tra l'altro, alle caratteristiche specifiche dell'emergenza, del sito e dell'individuo rappresentativo. Per la verifica dell'adeguatezza della strategia complessiva di protezione, le dosi residue sono comparate ai livelli di riferimento. 5. In ottemperanza all'art. 173, comma 2, del decreto legislativo e' da considerare sempre giustificata l'adozione di misure protettive urgenti nel caso in cui le dosi proiettate, relative all'individuo rappresentativo siano suscettibili di produrre, in mancanza di misure protettive, reazioni tissutali che comportano seri effetti deterministici. 6. Ai fini della predisposizione e dell'eventuale adozione delle misure protettive di cui al comma 5, i criteri generici in termini di dose assorbita per esposizione esterna acuta proiettata in un intervallo di tempo inferiore a dieci ore sono riportati nella tabella B allegata al presente decreto. La tabella C, allegata al presente decreto, reca i criteri generici in termini di dose assorbita a seguito di esposizione interna acuta dell'individuo rappresentativo. 7. La somministrazione di iodio stabile e' indicata e di beneficio apprezzabile nei soggetti di eta' non superiore a 40 anni, con priorita' a bambini, adolescenti e donne in stato di gravidanza o allattamento. Nel caso di esposizione alle radiazioni prolungata (oltre ventiquattro ore) o ripetuta, potrebbero essere indicate piu' somministrazioni, che sono ad ogni modo sconsigliate nei neonati, nelle donne in stato di gravidanza o allattamento e nei soggetti di eta' maggiore di 60 anni.