Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e, per le  attivita'  previste
dal presente decreto, le amministrazioni interessate  provvedono  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo. 
    Roma, 30 maggio 2023 
 
                                                p. Il Ministro        
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                   Gemmato            

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 1945