Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, per le attivita' previste dal presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo. Roma, 30 maggio 2023 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Gemmato Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1945