Art. 3
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare
il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7
marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge
sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2023 - 30
giugno 2023 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca
d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i
tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali
corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali
per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti
percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali
per il complesso degli altri prestiti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2023
Il dirigente generale: Cappiello