Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 maggio 2023
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 1855