Art. 4
Prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e
dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli ITS
Academy
1. Le prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle
allieve e dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli
ITS Academy comprendono:
a) una prova scritta, volta a valutare conoscenze ed abilita'
nell'applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico
contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnologiche e
tecnico-professionali del percorso dell'ITS Academy.
La prova e' predisposta dal Comitato tecnico-scientifico dell'ITS
Academy, con la collaborazione di almeno due rappresentanti,
rispettivamente dell'universita'/dell'istituzione dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica/Dipartimento
universitario/ente di ricerca e dell'impresa, che siano stati
coinvolti nella progettazione o realizzazione o docenza
nell'elaborazione del percorso formativo realizzato dalla medesima
Fondazione.
La prova consta di un set di trenta domande a risposta chiusa a
scelta multipla, di cui cinque volte a valutare le competenze di
lingua straniera.
La predisposizione della prova e' effettuata sulla base delle
competenze tecnologiche e tecnico-professionali afferenti l'area
tecnologica, gli eventuali ambiti di articolazione, la figura
professionale nazionale di riferimento ed eventualmente il profilo di
riferimento, cosi' come definiti nel decreto previsto dall'art. 3,
comma 1, legge n. 99/2022, del percorso formativo realizzato dall'ITS
Academy.
b) una prova teorico-pratica, concernente la trattazione e la
soluzione di un problema tecnico-scientifico e due quesiti a risposta
sintetica strettamente correlati all'area tecnologica ed ambito di
riferimento del percorso formativo.
La prova e' predisposta dal Comitato tecnico-scientifico dell'ITS
Academy;
c) una prova orale, concernente la discussione di un progetto di
lavoro (project work) sviluppato nel corso del tirocinio formativo e
dello stage aziendale svolti all'interno dell'impresa. Il project
work consiste in un progetto concreto agito in contesti reali ben
definiti. Sotto la guida del conduttore (docente ITS Academy e/o
tutor aziendale), l'attivita' prende avvio dalla rappresentazione
delle ragioni del progetto, all'interno di un'analisi dei bisogni,
per rispondere a cambiamenti imprevedibili ed e' tesa al
raggiungimento di obiettivi e di soluzioni di un problema. Il
progetto e' organizzato per fasi, puo' essere sviluppato
individualmente o in gruppo e consente ai partecipanti di prendere
contatto con le principali problematiche organizzative, operative,
relazionali, presenti nel contesto lavorativo e formativo di
riferimento. I risultati ottenuti vanno discussi e analizzati per
verificarne la validita' e la fattibilita', oltre che per valutarne
il livello di innovazione. Alla fine, viene prodotto un documento che
riporta quanto realizzato e quanto raggiunto al termine del progetto.
2. Alle prove di verifica finale di cui al comma 1 sono ammessi le
allieve e gli allievi dei percorsi formativi degli ITS Academy che:
a) li abbiano frequentati per almeno l'80% della loro durata
complessiva. Concorre al raggiungimento dell'80% anche il monte
orario riconosciuto attraverso i crediti formativi di cui ai
successivi commi 11 e 12;
b) che abbiano conseguito una valutazione del percorso di studi
per un punteggio minimo di 6 punti e massimo di 10 punti, effettuata
dal Comitato tecnico-scientifico, previa adozione di specifico
regolamento, tenendo conto degli esiti delle verifiche intermedie
predisposte dall'ITS Academy nonche' degli esiti del tirocinio
formativo o stage aziendale svolti nel corso delle attivita'
formative.
3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 1, e' assegnato un
punteggio non frazionabile cosi' articolato:
prova scritta: massimo 30 - minimo 18 punti;
prova teorico pratica: massimo 40 punti - minimo 24 punti;
prova orale: massimo 30 punti - minimo 18 punti.
Nello svolgimento delle prove, per il passaggio alla prova
successiva occorre aver riportato nella precedente almeno il
punteggio minimo rispettivamente richiesto.
4. La verifica delle competenze si intende positivamente superata
quando l'allieva o l'allievo abbia ottenuto almeno il punteggio
minimo in ciascuna delle tre prove.
5. La valutazione di cui al comma 2, lettera b), del presente
articolo concorre alla definizione del punteggio finale.
6. La Commissione esaminatrice, a maggioranza, fermo restando il
punteggio massimo di centodieci, puo' attribuire un bonus, fino ad un
massimo di 5 punti, alle candidate e ai candidati che abbiano
conseguito al termine delle tre prove un risultato complessivo non
inferiore a 90 punti.
7. La Commissione esaminatrice, all'unanimita', puo' attribuire la
lode alle candidate e ai candidati che, senza usufruire del bonus di
cui al comma 6, abbiano conseguito il massimo punteggio al termine di
ciascuna delle tre prove di verifica finale di cui al comma 1 e nella
valutazione del percorso di studi di cui al comma 2, lettera b), e
che si siano dimostrati particolarmente meritevoli.
8. Le competenze in esito ai percorsi degli ITS Academy della
durata di quattro semestri sono riferibili al V livello del Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF). Le
competenze in esito ai percorsi della durata di sei semestri sono
riferibili al VI livello EQF.
9. La Fondazione, su richiesta dell'allieva o dell'allievo,
rilascia la certificazione delle competenze acquisite all'interno dei
percorsi, ivi comprese quelle acquisite nelle attivita' di tirocinio
formativo e di stage aziendale, anche in caso di mancato
completamento del percorso formativo o di mancato superamento delle
prove di verifica finale. Si richiama quanto previsto ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 -
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»,
nonche' dai relativi provvedimenti attuativi.
10. La certificazione delle competenze di cui al comma 9 e'
rilasciata dal presidente della Fondazione ITS Academy, su proposta
del Comitato tecnico-scientifico, avendo a riferimento il
raggiungimento degli standard minimi di competenze tecnologiche e
tecnico-professionali della figura professionale ed eventualmente del
profilo di riferimento, come definiti nel decreto previsto dall'art.
3, comma 1, legge n. 99/2022.
11. In attuazione dell'art. 6, comma 6, della legge n. 99/2022, le
certificazioni delle competenze di cui al comma 9 possono essere
riconosciute quali crediti formativi ai fini dell'accesso ad altri
percorsi formativi del Sistema terziario di istruzione tecnologica
superiore. A seguito del riconoscimento dei crediti, e' comunque
obbligatoria la frequenza per almeno un semestre del percorso
formativo di quinto livello EQF e per almeno due semestri nei
percorsi formativi di sesto livello EQF, fatto salvo lo svolgimento
del monte orario obbligatorio degli stage aziendali e dei tirocini
formativi.
12. In attuazione dell'art. 6, comma 6, della legge n. 99/2022 le
competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi durante gli stage
aziendali, i tirocini formativi e l'attivita' lavorativa svolti al di
fuori dei percorsi formativi possono essere validate o certificate
dalla Fondazione e riconosciute quali crediti formativi ai fini di
una riduzione del percorso formativo. A seguito del riconoscimento
dei crediti e' comunque obbligatoria la frequenza per almeno due
semestri del percorso formativo di quinto livello EQF e per almeno
tre semestri nei percorsi formativi di sesto livello EQF.
13. In merito alle indicazioni operative relative allo svolgimento
delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dagli
allievi a conclusione dei percorsi formativi realizzati dalle
Fondazioni ITS Academy, si rinvia a successivo provvedimento a cura
della Direzione Generale competente in materia.