Art. 5 
 
Valutazione e prove di verifica finale  per  allieve  e  allievi  con
          disabilita' e disturbi specifici di apprendimento 
 
  1. Al fine di rimuovere le diseguaglianze connesse alla  condizione
sociale e personale  che  determinano  disparita'  nell'accesso  alla
formazione terziaria  professionalizzante,  nella  regolarita'  degli
studi  e  nei  tempi  di  conseguimento  del  titolo  di  studio,  le
Fondazioni ITS Academy  promuovono  azioni  specifiche  di  supporto,
recupero e inclusione, anche con  riferimento  alle  allieve  e  agli
allievi con disabilita' certificata ai sensi della legge  5  febbraio
1992, n. 104, e con disturbi specifici dell'apprendimento certificati
ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
  In tal senso, sulla  base  della  documentazione  presentata  dalle
allieve e  dagli  allievi  e  della  dichiarazione  rilasciata  dalla
commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento,  le  Fondazioni
garantiscono altresi' adeguate forme di ammissione agli ITS  Academy,
nonche' di valutazione intermedia e di  verifica  finale  nell'ambito
dei  propri  percorsi  formativi,   tali   da   assicurare   comunque
l'accertamento delle competenze richieste in relazione  ai  requisiti
delle figure professionali nazionali di riferimento e degli eventuali
profili in cui le stesse si articolano. 
  2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1  e  nell'ottica  di
una maggiore inclusione e  di  un'offerta  rispondente  a  fabbisogni
formativi  differenziati   secondo   criteri   di   flessibilita'   e
modularita', le Fondazioni ITS Academy, nell'esercizio della  propria
autonomia e in linea  con  quanto  previsto  dal  presente  articolo,
possono dotarsi di un regolamento per l'inclusione e il diritto  allo
studio delle allieve e degli allievi  con  disabilita'  e/o  disturbi
specifici di apprendimento. 
  3. Con particolare riferimento alle prove di verifica intermedie  e
finali, le Fondazioni ITS Academy assicurano le seguenti  misure,  da
adottarsi in relazione alle specificita' delle singole  discipline  e
alle finalita' dei percorsi formativi svolti: 
    a)  ove  presenti  allieve  e  allievi   con   disabilita',   ove
necessario, sono predisposte prove di verifica equipollenti, tali  da
consentire comunque di verificare  che  gli  allievi  stessi  abbiano
acquisito le competenze necessarie per il rilascio dei diplomi di cui
all'art. 6 del presente decreto; 
    b) ove presenti allieve e allievi non vedenti,  sono  predisposte
prove da effettuare in linguaggio braille oppure  mediante  testi  su
supporto informatico o mediante altri specifici, idonei  ausili.  Per
le allieve e gli allievi ipovedenti, tutti  i  testi  afferenti  alle
prove d'esame sono forniti in formato  ingrandito  nella  percentuale
necessaria. Le allieve e gli  allievi  possono  effettuare  le  prove
utilizzando, se necessario, specifici, idonei ausili.  Le  allieve  e
gli  allievi  in  situazione  di  ipoacusia  effettueranno  le  prove
utilizzando, ove necessario, specifici, idonei ausili; 
  c) ove  presenti  allieve  e  allievi  con  disturbi  specifici  di
apprendimento e' consentita durante  le  prove  l'applicazione  degli
strumenti compensativi e delle misure compensative di cui alla  legge
n. 170 del 2010, nonche' di un prolungamento dei tempi stabiliti  per
lo svolgimento delle stesse.