Art. 5
Valutazione e prove di verifica finale per allieve e allievi con
disabilita' e disturbi specifici di apprendimento
1. Al fine di rimuovere le diseguaglianze connesse alla condizione
sociale e personale che determinano disparita' nell'accesso alla
formazione terziaria professionalizzante, nella regolarita' degli
studi e nei tempi di conseguimento del titolo di studio, le
Fondazioni ITS Academy promuovono azioni specifiche di supporto,
recupero e inclusione, anche con riferimento alle allieve e agli
allievi con disabilita' certificata ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e con disturbi specifici dell'apprendimento certificati
ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
In tal senso, sulla base della documentazione presentata dalle
allieve e dagli allievi e della dichiarazione rilasciata dalla
commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento, le Fondazioni
garantiscono altresi' adeguate forme di ammissione agli ITS Academy,
nonche' di valutazione intermedia e di verifica finale nell'ambito
dei propri percorsi formativi, tali da assicurare comunque
l'accertamento delle competenze richieste in relazione ai requisiti
delle figure professionali nazionali di riferimento e degli eventuali
profili in cui le stesse si articolano.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e nell'ottica di
una maggiore inclusione e di un'offerta rispondente a fabbisogni
formativi differenziati secondo criteri di flessibilita' e
modularita', le Fondazioni ITS Academy, nell'esercizio della propria
autonomia e in linea con quanto previsto dal presente articolo,
possono dotarsi di un regolamento per l'inclusione e il diritto allo
studio delle allieve e degli allievi con disabilita' e/o disturbi
specifici di apprendimento.
3. Con particolare riferimento alle prove di verifica intermedie e
finali, le Fondazioni ITS Academy assicurano le seguenti misure, da
adottarsi in relazione alle specificita' delle singole discipline e
alle finalita' dei percorsi formativi svolti:
a) ove presenti allieve e allievi con disabilita', ove
necessario, sono predisposte prove di verifica equipollenti, tali da
consentire comunque di verificare che gli allievi stessi abbiano
acquisito le competenze necessarie per il rilascio dei diplomi di cui
all'art. 6 del presente decreto;
b) ove presenti allieve e allievi non vedenti, sono predisposte
prove da effettuare in linguaggio braille oppure mediante testi su
supporto informatico o mediante altri specifici, idonei ausili. Per
le allieve e gli allievi ipovedenti, tutti i testi afferenti alle
prove d'esame sono forniti in formato ingrandito nella percentuale
necessaria. Le allieve e gli allievi possono effettuare le prove
utilizzando, se necessario, specifici, idonei ausili. Le allieve e
gli allievi in situazione di ipoacusia effettueranno le prove
utilizzando, ove necessario, specifici, idonei ausili;
c) ove presenti allieve e allievi con disturbi specifici di
apprendimento e' consentita durante le prove l'applicazione degli
strumenti compensativi e delle misure compensative di cui alla legge
n. 170 del 2010, nonche' di un prolungamento dei tempi stabiliti per
lo svolgimento delle stesse.