Art. 6 
 
Modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate  e
  il  diploma  di  specializzazione  superiore  per   le   tecnologie
  applicate 
 
  1. I diplomi di specializzazione per le tecnologie  applicate  e  i
diplomi di specializzazione superiore per le tecnologie applicate  si
riferiscono alle figure professionali nazionali  individuate  con  il
decreto attuativo dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge  n.  99/2022,
e, previo superamento delle prove di verifica finale delle competenze
acquisite dagli allievi dei percorsi  formativi  degli  ITS  Academy,
sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione  e  del  merito,  sulla
base dei modelli di cui agli  allegati  numero  1  e  2  al  presente
decreto. 
  2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n.
99/2022, i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate  e
i diplomi di specializzazione superiore per le  tecnologie  applicate
sono validi su tutto il territorio nazionale e  costituiscono  titolo
valido  per  l'accesso  ai  pubblici  concorsi,  ove   previsto   dai
rispettivi bandi. 
  3. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del  2022,  costituiscono
titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante teorico-pratico.  Con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti la  tabella
di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili. 
  4. Per favorire la riconoscibilita' e la  circolazione,  in  ambito
nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a  conclusione
dei percorsi formativi degli ITS Academy, il diploma e' corredato  da
un  supplemento  predisposto  secondo  il  modello  EUROPASS  diploma
supplement (allegato n. 3). 
  5. Si  osservano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  esami
conclusivi  del  secondo  ciclo  di  istruzione  circa  l'obbligo  di
versamento della tassa per sostenere gli esami e per il rilascio  del
diploma. 
  6. In via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano,
sino all'adeguamento  della  normativa  ivi  vigente  alla  legge  n.
99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di  alta
formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali
percorsi,  nel  rispetto  degli  standard  definiti  per  le   figure
professionali di cui al presente decreto, hanno la  stessa  validita'
nazionale e gli stessi effetti di  quelli  rilasciati  ai  sensi  dei
commi 1 e 2 del presente articolo.