Art. 6 Modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate 1. I diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e i diplomi di specializzazione superiore per le tecnologie applicate si riferiscono alle figure professionali nazionali individuate con il decreto attuativo dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e, previo superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi dei percorsi formativi degli ITS Academy, sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base dei modelli di cui agli allegati numero 1 e 2 al presente decreto. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 99/2022, i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e i diplomi di specializzazione superiore per le tecnologie applicate sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi, ove previsto dai rispettivi bandi. 3. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del 2022, costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante teorico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili. 4. Per favorire la riconoscibilita' e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, il diploma e' corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma supplement (allegato n. 3). 5. Si osservano le disposizioni vigenti in materia di esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione circa l'obbligo di versamento della tassa per sostenere gli esami e per il rilascio del diploma. 6. In via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui al presente decreto, hanno la stessa validita' nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.