Art. 2
1. La Regione Lazio presenta al Ministero della salute - Direzione
generale della programmazione sanitaria e al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche,
le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le
risorse umane e strumentali - Direzione generale per l'edilizia
statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli
interventi speciali, uno specifico programma di utilizzo delle
risorse autorizzate per interventi infrastrutturali per i presidi
ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende
sanitarie delle Province di Latina e di Frosinone.
2. Il programma riporta gli interventi da realizzare identificati
dal Codice unico di progetto (CUP) e deve contenere:
a) ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto
di intervento;
b) superficie complessiva e numero di posti letto;
c) tipologia di intervento;
d) descrizione dell'intervento e indicazione del livello di
progettazione disponibile;
e) indicazione della tipologia di appalto lavori che si intende
adottare;
f) cronoprogramma di realizzazione dell'intervento;
g) quadro economico dei singoli interventi con indicati costi
parametrici;
h) quadro finanziario coerente con la ripartizione annuale delle
risorse;
i) dichiarazione della non sovrapponibilita' del finanziamento
degli interventi con altri programmi di investimento.
3. Il programma presentato dalla Regione e' approvato dal Ministero
della salute e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.