Art. 2 
 
  1. La Regione Lazio presenta al Ministero della salute -  Direzione
generale  della  programmazione  sanitaria  e  al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche,
le politiche abitative e  urbane,  le  infrastrutture  idriche  e  le
risorse umane e  strumentali  -  Direzione  generale  per  l'edilizia
statale, le politiche abitative, la  riqualificazione  urbana  e  gli
interventi  speciali,  uno  specifico  programma  di  utilizzo  delle
risorse autorizzate per interventi  infrastrutturali  per  i  presidi
ospedalieri  e  le  strutture  sanitarie  pubbliche   delle   aziende
sanitarie delle Province di Latina e di Frosinone. 
  2. Il programma riporta gli interventi da  realizzare  identificati
dal Codice unico di progetto (CUP) e deve contenere: 
    a) ubicazione, denominazione e tipologia della struttura  oggetto
di intervento; 
    b) superficie complessiva e numero di posti letto; 
    c) tipologia di intervento; 
    d) descrizione  dell'intervento  e  indicazione  del  livello  di
progettazione disponibile; 
    e) indicazione della tipologia di appalto lavori che  si  intende
adottare; 
    f) cronoprogramma di realizzazione dell'intervento; 
    g) quadro economico dei singoli  interventi  con  indicati  costi
parametrici; 
    h) quadro finanziario coerente con la ripartizione annuale  delle
risorse; 
    i) dichiarazione della non  sovrapponibilita'  del  finanziamento
degli interventi con altri programmi di investimento. 
  3. Il programma presentato dalla Regione e' approvato dal Ministero
della salute e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.