Art. 3 
 
  1.  La  Regione  Lazio,  ricevuta  dal   Ministero   della   salute
comunicazione della valutazione positiva  del  programma  presentato,
trasmette al  Ministero  della  salute,  per  il  parere  tecnico  di
competenza del Nucleo di valutazione e  verifica  degli  investimenti
pubblici, uno studio di  fattibilita'  per  ogni  singolo  intervento
predisposto dalle Aziende Sanitarie ai sensi dell'art. 14,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica n.  207/2010,  unitamente
al relativo atto regionale di approvazione. 
  2. Il Ministero della salute, entro il  termine  di  trenta  giorni
dall'acquisizione del parere favorevole del Nucleo di  valutazione  e
verifica degli investimenti pubblici, eroga alla  Regione,  per  ogni
singolo intervento, una quota pari al 10 per cento del  finanziamento
previsto, da trasferire alla stazione appaltante quale  anticipazione
utile alle spese per la progettazione da porre a base di gara. 
  3. L'importo eventualmente eccedente le predette spese puo'  essere
utilizzato dalla stazione appaltante per l'esecuzione  dei  lavori  e
deve  essere   rendicontato   dalla   medesima   al   momento   della
presentazione della richiesta di pagamento dello stato di avanzamento
dei lavori di cui all'art. 4. 
  4.  La  Regione  ha  facolta'  di  avvalersi   del   Provveditorato
interregionale alle OO.PP. quale stazione appaltante.