Art. 3 1. La Regione Lazio, ricevuta dal Ministero della salute comunicazione della valutazione positiva del programma presentato, trasmette al Ministero della salute, per il parere tecnico di competenza del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, uno studio di fattibilita' per ogni singolo intervento predisposto dalle Aziende Sanitarie ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, unitamente al relativo atto regionale di approvazione. 2. Il Ministero della salute, entro il termine di trenta giorni dall'acquisizione del parere favorevole del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, eroga alla Regione, per ogni singolo intervento, una quota pari al 10 per cento del finanziamento previsto, da trasferire alla stazione appaltante quale anticipazione utile alle spese per la progettazione da porre a base di gara. 3. L'importo eventualmente eccedente le predette spese puo' essere utilizzato dalla stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori e deve essere rendicontato dalla medesima al momento della presentazione della richiesta di pagamento dello stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 4. 4. La Regione ha facolta' di avvalersi del Provveditorato interregionale alle OO.PP. quale stazione appaltante.