Art. 4 1. I trasferimenti a favore della Regione sono erogati attraverso l'emissione di decreti di pagamento sul capitolo 7133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, mediante versamento dell'importo sul conto di tesoreria unica della Regione Lazio. 2. La Regione accerta, per ogni singolo intervento, la regolarita' e la completezza della documentazione presentata dall'Azienda sanitaria beneficiaria relativa alla richiesta di pagamento degli stati di avanzamento lavori ed eroga all'Azienda sanitaria l'importo rendicontato, dopo aver ricevuto il relativo trasferimento da parte del Ministero. 3. I trasferimenti sono effettuati a seguito della presentazione semestrale di apposita richiesta da parte della Regione, corredata da una scheda di sintesi comprovante lo stato di avanzamento dei lavori dell'intervento e attestante le opere realizzate, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma, dati che devono corrispondere a quanto risultante dai sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato. 4. La documentazione da presentare per ottenere l'importo rendicontato deve essere preventivamente approvata con provvedimento regionale. 5. Il Ministero provvede a trasferire le somme effettivamente rendicontate nei limiti delle somme assegnate. 6. Eventuali ulteriori oneri, che dovessero rendersi necessari per la prosecuzione dei lavori, sono a totale carico della Regione.