Art. 4 
 
  1. I trasferimenti a favore della Regione sono  erogati  attraverso
l'emissione di decreti di pagamento sul capitolo 7133 dello stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero   della   salute,   mediante
versamento dell'importo sul conto di tesoreria  unica  della  Regione
Lazio. 
  2. La Regione accerta, per ogni singolo intervento, la  regolarita'
e  la  completezza  della  documentazione   presentata   dall'Azienda
sanitaria beneficiaria relativa alla  richiesta  di  pagamento  degli
stati di avanzamento lavori ed eroga all'Azienda sanitaria  l'importo
rendicontato, dopo aver ricevuto il relativo trasferimento  da  parte
del Ministero. 
  3. I trasferimenti sono effettuati a  seguito  della  presentazione
semestrale di apposita richiesta da parte della Regione, corredata da
una scheda di sintesi comprovante lo stato di avanzamento dei  lavori
dell'intervento e attestante le opere realizzate, le  voci  di  spesa
sostenute  e  il  rispetto  del  cronoprogramma,  dati   che   devono
corrispondere a quanto risultante dai sistemi di  monitoraggio  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  4.  La  documentazione  da  presentare   per   ottenere   l'importo
rendicontato deve essere preventivamente approvata con  provvedimento
regionale. 
  5. Il Ministero  provvede  a  trasferire  le  somme  effettivamente
rendicontate nei limiti delle somme assegnate. 
  6. Eventuali ulteriori oneri, che dovessero rendersi necessari  per
la prosecuzione dei lavori, sono a totale carico della Regione.