Art. 5 1. Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanita' e, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando il principio di unicita' dell'invio di cui all'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Per ogni intervento previsto, la Regione garantisce il rispetto da parte delle Aziende sanitarie interessate, che assumono la qualita' di stazione appaltante, della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di appalti e acquisisce, al riguardo, ogni documentazione che garantisca il rispetto della predetta normativa. 3. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attivita' indicate la Regione e' tenuta a presentare al Ministero relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei lavori, nonche' l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori di ogni singolo intervento. Le relazioni e l'aggiornamento dei cronoprogrammi devono essere basati e i loro dati corrispondere a quelli presenti nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.