Art. 5 
 
  1.   Il   monitoraggio   degli   interventi   avviene    attraverso
l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanita' e, ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  recante  «Attuazione
dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge  31  dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato  di
attuazione delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo  dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti», attraverso l'implementazione della Banca dati  delle
amministrazioni pubbliche, istituita  dall'art.  13  della  legge  31
dicembre 2009, n.  196,  fermo  restando  il  principio  di  unicita'
dell'invio di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  ggggg-bis),  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Per ogni intervento previsto, la Regione garantisce il  rispetto
da  parte  delle  Aziende  sanitarie  interessate,  che  assumono  la
qualita'  di  stazione  appaltante,  della  normativa   nazionale   e
dell'Unione europea in materia di appalti e acquisisce, al  riguardo,
ogni  documentazione  che  garantisca  il  rispetto  della   predetta
normativa. 
  3. Al fine di verificare il regolare  svolgimento  delle  attivita'
indicate la Regione e' tenuta a  presentare  al  Ministero  relazioni
annuali   sullo   stato   di   avanzamento   dei   lavori,    nonche'
l'aggiornamento  del  cronoprogramma  dei  lavori  di  ogni   singolo
intervento. Le relazioni e l'aggiornamento dei cronoprogrammi  devono
essere basati e i loro  dati  corrispondere  a  quelli  presenti  nei
sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.