Art. 6 1. Il Ministero della salute, entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione del certificato di collaudo del singolo intervento, eroga alla Regione la quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento stesso, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui al precedente art. 5, comma 1, da trasferire alla stazione appaltante quale saldo finale delle spese sostenute e rendicontate. 2. La Regione puo' avvalersi del Ministero delle infrastrutture e trasporti per la composizione della Commissione di collaudo degli interventi.