Art. 6 
 
  1. Il Ministero della salute, entro il termine di  sessanta  giorni
dall'acquisizione del certificato di collaudo del singolo intervento,
eroga alla Regione la quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo
della spesa dell'intervento stesso, sulla  base  della  presentazione
della  richiesta  di  pagamento  finale  attestante  la   conclusione
dell'intervento,  in  coerenza  con  le  risultanze  del  sistema  di
monitoraggio di cui al precedente art. 5, comma 1, da trasferire alla
stazione appaltante  quale  saldo  finale  delle  spese  sostenute  e
rendicontate. 
  2. La Regione puo' avvalersi del Ministero delle  infrastrutture  e
trasporti per la composizione della  Commissione  di  collaudo  degli
interventi.