Art. 10 
 
   Requisiti per l'attribuzione della qualificazione di formatore 
 
  1. E' attribuita la qualificazione di formatore di cui all'art.  3,
comma 5,  del  presente  decreto  a  coloro  che  risultino  iscritti
nell'elenco con la qualificazione di mediatore esperto e che siano in
possesso   dell'attestazione   comprovante   l'effettuazione    della
simulazione  finale  della  formazione  iniziale  con   giudizio   di
idoneita', di cui all'art. 12,  comma  5,  del  decreto  ministeriale
previsto dall'art. 59, comma 10, del decreto legislativo. 
  2.  Ai  fini  del  primo  popolamento  dell'elenco,   e'   altresi'
attribuita la qualificazione di formatore di cui all'art. 3, comma 5,
ai  soggetti  iscritti  nell'elenco  di  cui  all'art.  3,   con   la
qualificazione di mediatore esperto, ai sensi degli articoli 5, 6,  7
e 8, che siano comunque in possesso, alla data del 30 dicembre  2022,
dei seguenti requisiti: 
    a) avere comprovate  perizia  e  professionalita'  nella  materia
della giustizia  riparativa,  derivanti  dall'esperienza  concreta  e
specifica  maturata  nella   conduzione   di   programmi,   in   modo
ininterrotto nei cinque anni precedenti il 30 dicembre  2022,  presso
soggetti specializzati che erogano servizi di  giustizia  riparativa,
pubblici  o  privati,  i  quali,  alla  medesima  data,   risultavano
convenzionati con il Ministero  della  giustizia  ovvero  risultavano
operare in virtu' di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o
altri enti pubblici; 
    b) aver  gia'  svolto,  in  Italia  o  all'estero,  attivita'  di
formatore in materia di giustizia riparativa,  in  modo  ininterrotto
nei cinque anni precedenti  il  30  dicembre  2022.  Quale  attivita'
formativa puo' essere  valorizzata  quella  prestata  in  materia  di
giustizia riparativa nel settore penale nell'ambito di corsi  diretti
a futuri mediatori o  nell'ambito  di  corsi  universitari  o  infine
nell'ambito di seminari o convegni scientifici. 
  3. I requisiti di cui al comma che precede sono attestati  a  mezzo
di idonea certificazione, che contiene: 
    a) nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a),  l'indicazione  in
dettaglio della convenzione o del  protocollo  nonche'  l'elencazione
dettagliata dei programmi effettivamente svolti dal mediatore esperto
presso i soggetti indicati nella stessa lettera a)  nei  cinque  anni
precedenti il 30 dicembre  2022,  con  specificazione  di  tipologia,
durata e gestione in via esclusiva o quale componente operativo di un
gruppo di lavoro; 
    b) nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b),  l'indicazione  in
dettaglio di luogo, data, durata, contenuto  e  destinatari  di  ogni
singola esperienza formativa come docente.