Art. 10
Requisiti per l'attribuzione della qualificazione di formatore
1. E' attribuita la qualificazione di formatore di cui all'art. 3,
comma 5, del presente decreto a coloro che risultino iscritti
nell'elenco con la qualificazione di mediatore esperto e che siano in
possesso dell'attestazione comprovante l'effettuazione della
simulazione finale della formazione iniziale con giudizio di
idoneita', di cui all'art. 12, comma 5, del decreto ministeriale
previsto dall'art. 59, comma 10, del decreto legislativo.
2. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, e' altresi'
attribuita la qualificazione di formatore di cui all'art. 3, comma 5,
ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, con la
qualificazione di mediatore esperto, ai sensi degli articoli 5, 6, 7
e 8, che siano comunque in possesso, alla data del 30 dicembre 2022,
dei seguenti requisiti:
a) avere comprovate perizia e professionalita' nella materia
della giustizia riparativa, derivanti dall'esperienza concreta e
specifica maturata nella conduzione di programmi, in modo
ininterrotto nei cinque anni precedenti il 30 dicembre 2022, presso
soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa,
pubblici o privati, i quali, alla medesima data, risultavano
convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero risultavano
operare in virtu' di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o
altri enti pubblici;
b) aver gia' svolto, in Italia o all'estero, attivita' di
formatore in materia di giustizia riparativa, in modo ininterrotto
nei cinque anni precedenti il 30 dicembre 2022. Quale attivita'
formativa puo' essere valorizzata quella prestata in materia di
giustizia riparativa nel settore penale nell'ambito di corsi diretti
a futuri mediatori o nell'ambito di corsi universitari o infine
nell'ambito di seminari o convegni scientifici.
3. I requisiti di cui al comma che precede sono attestati a mezzo
di idonea certificazione, che contiene:
a) nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l'indicazione in
dettaglio della convenzione o del protocollo nonche' l'elencazione
dettagliata dei programmi effettivamente svolti dal mediatore esperto
presso i soggetti indicati nella stessa lettera a) nei cinque anni
precedenti il 30 dicembre 2022, con specificazione di tipologia,
durata e gestione in via esclusiva o quale componente operativo di un
gruppo di lavoro;
b) nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'indicazione in
dettaglio di luogo, data, durata, contenuto e destinatari di ogni
singola esperienza formativa come docente.