Art. 11
Procedimento di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti
istituito in conformita' all'art. 3 e' presentata utilizzando i
modelli uniformi predisposti dal responsabile, resi disponibili sul
sito del Ministero ed e' trasmessa al Ministero stesso, unitamente
alla documentazione indicata da ciascun modello, in via telematica,
mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato.
2. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile.
3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda; puo' essere richiesta, per una
sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro
trenta giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di
integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente
a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione
integrativa richiesta.
4. Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile
dell'elenco:
a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 9;
b) l'avvio di procedimenti penali a loro carico per delitti non
colposi;
c) l'avvio di procedimenti disciplinari a loro carico.
5. Le richieste e le comunicazioni di cui, rispettivamente, ai
commi 3 e 4 sono effettuate con le modalita' di cui al comma 1.
6. Per le domande di inserimento nell'elenco pervenute entro sei
mesi dall'approvazione del modello di domanda di cui al comma 1, il
termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 3 e' di
quarantacinque giorni. La richiesta di integrazione interrompe il
decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in
cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
7. Alle domande di attribuzione della qualificazione di formatori,
anche ove presentate disgiuntamente dalle domande di iscrizione
all'elenco dei mediatori esperti, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 3 e 6.