Art. 11 
 
                     Procedimento di iscrizione 
 
  1. La domanda  di  iscrizione  nell'elenco  dei  mediatori  esperti
istituito in conformita'  all'art.  3  e'  presentata  utilizzando  i
modelli uniformi predisposti dal responsabile, resi  disponibili  sul
sito del Ministero ed e' trasmessa al  Ministero  stesso,  unitamente
alla documentazione indicata da ciascun modello, in  via  telematica,
mediante utilizzo di posta elettronica certificata o  altro  servizio
elettronico di recapito certificato qualificato. 
  2. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile. 
  3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro  trenta
giorni dal ricevimento della domanda; puo' essere richiesta, per  una
sola volta, l'integrazione della domanda o dei  suoi  allegati  entro
trenta  giorni  dal  ricevimento  della  stessa.  La   richiesta   di
integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente
a decorrere dalla data in cui  risulta  pervenuta  la  documentazione
integrativa richiesta. 
  4.  Gli  iscritti  sono  tenuti  a   comunicare   al   responsabile
dell'elenco: 
    a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 9; 
    b) l'avvio di procedimenti penali a loro carico per  delitti  non
colposi; 
    c) l'avvio di procedimenti disciplinari a loro carico. 
  5. Le richieste e le  comunicazioni  di  cui,  rispettivamente,  ai
commi 3 e 4 sono effettuate con le modalita' di cui al comma 1. 
  6. Per le domande di inserimento nell'elenco  pervenute  entro  sei
mesi dall'approvazione del modello di domanda di cui al comma  1,  il
termine di conclusione del procedimento previsto dal comma  3  e'  di
quarantacinque giorni. La richiesta  di  integrazione  interrompe  il
decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data  in
cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. 
  7. Alle domande di attribuzione della qualificazione di  formatori,
anche ove  presentate  disgiuntamente  dalle  domande  di  iscrizione
all'elenco dei mediatori esperti, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 3 e 6.