Art. 12
Effetti dell'iscrizione
1. Il provvedimento di iscrizione e' comunicato al richiedente con
il numero d'ordine attribuito nell'elenco.
2. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il mediatore
esperto e' tenuto, negli atti e nella corrispondenza, a fare menzione
del numero d'ordine.
3. Il provvedimento di attribuzione della qualificazione di
formatore e' comunicato al richiedente e annotato nell'elenco di cui
all'art. 3. Si applica la disposizione di cui al comma 2.