Art. 12 
 
                       Effetti dell'iscrizione 
 
  1. Il provvedimento di iscrizione e' comunicato al richiedente  con
il numero d'ordine attribuito nell'elenco. 
  2. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1,  il  mediatore
esperto e' tenuto, negli atti e nella corrispondenza, a fare menzione
del numero d'ordine. 
  3.  Il  provvedimento  di  attribuzione  della  qualificazione   di
formatore e' comunicato al richiedente e annotato nell'elenco di  cui
all'art. 3. Si applica la disposizione di cui al comma 2.