Art. 13 
 
                  Cause di sospensione dall'elenco 
 
  1. Costituiscono causa di sospensione d'ufficio, per un periodo  da
sei a dodici mesi: 
    a) la mancata comunicazione delle variazioni intervenute riguardo
i requisiti di cui all'art. 9, attestati ai sensi del comma  3  dello
stesso articolo all'atto della domanda di inserimento; 
    b) la mancata trasmissione delle  attestazioni  o  certificazioni
relative  all'adempimento  degli   obblighi   formativi   permanenti,
rispettivamente  entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno,   per   le
attestazioni o certificazioni rilasciate fino al 30 aprile, ed  entro
il  30  novembre  dell'anno   medesimo,   per   le   attestazioni   o
certificazioni rilasciate fino al 31 ottobre; 
    c) la  violazione  di  uno  dei  doveri  del  mediatore  esperto,
descritti negli articoli 43, comma 1, lettere b), e) e g), 47,  commi
3, 4, 5, 48, 50, comma 1, 52, comma 5, 54, comma 1, 55, commi 2 e  4,
56, comma 4 e 57 del decreto legislativo; 
    d) l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6 del presente decreto. 
  2.  Costituisce  causa  di  sospensione  della  qualificazione   di
formatore la mancata trasmissione delle attestazioni o certificazioni
relative all'adempimento degli obblighi formativi  permanenti,  nella
qualita' di mediatori esperti formatori, rispettivamente entro il  31
maggio  di  ciascun  anno,  per  le  attestazioni  o   certificazioni
rilasciate fino al 30 aprile,  ed  entro  il  30  novembre  dell'anno
medesimo, per le attestazioni o certificazioni rilasciate fino al  31
ottobre. 
  3. Costituisce altresi'  causa  di  sospensione  dall'elenco  o  di
sospensione della qualificazione di formatore l'istanza in tal  senso
volontariamente avanzata dall'interessato,  per  gravi  e  comprovate
ragioni di salute, familiari o  professionali,  per  un  periodo  non
superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta  per  ulteriori  sei
mesi. 
  4.  Sull'istanza  di  cui  al  comma  che  precede,   provvede   il
responsabile con decreto adottato ai sensi dell'art. 15, comma 4.