Art. 13
Cause di sospensione dall'elenco
1. Costituiscono causa di sospensione d'ufficio, per un periodo da
sei a dodici mesi:
a) la mancata comunicazione delle variazioni intervenute riguardo
i requisiti di cui all'art. 9, attestati ai sensi del comma 3 dello
stesso articolo all'atto della domanda di inserimento;
b) la mancata trasmissione delle attestazioni o certificazioni
relative all'adempimento degli obblighi formativi permanenti,
rispettivamente entro il 31 maggio di ciascun anno, per le
attestazioni o certificazioni rilasciate fino al 30 aprile, ed entro
il 30 novembre dell'anno medesimo, per le attestazioni o
certificazioni rilasciate fino al 31 ottobre;
c) la violazione di uno dei doveri del mediatore esperto,
descritti negli articoli 43, comma 1, lettere b), e) e g), 47, commi
3, 4, 5, 48, 50, comma 1, 52, comma 5, 54, comma 1, 55, commi 2 e 4,
56, comma 4 e 57 del decreto legislativo;
d) l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6 del presente decreto.
2. Costituisce causa di sospensione della qualificazione di
formatore la mancata trasmissione delle attestazioni o certificazioni
relative all'adempimento degli obblighi formativi permanenti, nella
qualita' di mediatori esperti formatori, rispettivamente entro il 31
maggio di ciascun anno, per le attestazioni o certificazioni
rilasciate fino al 30 aprile, ed entro il 30 novembre dell'anno
medesimo, per le attestazioni o certificazioni rilasciate fino al 31
ottobre.
3. Costituisce altresi' causa di sospensione dall'elenco o di
sospensione della qualificazione di formatore l'istanza in tal senso
volontariamente avanzata dall'interessato, per gravi e comprovate
ragioni di salute, familiari o professionali, per un periodo non
superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei
mesi.
4. Sull'istanza di cui al comma che precede, provvede il
responsabile con decreto adottato ai sensi dell'art. 15, comma 4.