Art. 14 
 
                 Cause di cancellazione dall'elenco 
 
  1. Costituiscono cause di cancellazione d'ufficio dall'elenco: 
    a) l'insussistenza, anche per fatti sopravvenuti,  dei  requisiti
di cui all'art. 9; 
    b) il mancato adempimento agli obblighi formativi permanenti; 
    c) la volontaria  divulgazione  di  dati  personali  relativi  ai
programmi; 
    d) la reiterata  violazione  di  uno  dei  doveri  del  mediatore
esperto, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c); 
    e) la conduzione di uno o piu' programmi in presenza di una delle
cause di incompatibilita' di cui all'art. 19; 
    f) l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 7. 
  2.   Costituisce   causa   di   cancellazione    d'ufficio    della
qualificazione di formatore il  mancato  adempimento  degli  obblighi
formativi permanenti. 
  3. Costituisce altresi' causa di  cancellazione  dall'elenco  o  di
cancellazione della sola qualificazione di formatore l'istanza in tal
senso avanzata dall'interessato. 
  4. Sull'istanza di cui al comma 3,  provvede  il  responsabile  con
decreto adottato ai sensi dell'art. 15, comma 4.