Art. 14
Cause di cancellazione dall'elenco
1. Costituiscono cause di cancellazione d'ufficio dall'elenco:
a) l'insussistenza, anche per fatti sopravvenuti, dei requisiti
di cui all'art. 9;
b) il mancato adempimento agli obblighi formativi permanenti;
c) la volontaria divulgazione di dati personali relativi ai
programmi;
d) la reiterata violazione di uno dei doveri del mediatore
esperto, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c);
e) la conduzione di uno o piu' programmi in presenza di una delle
cause di incompatibilita' di cui all'art. 19;
f) l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 7.
2. Costituisce causa di cancellazione d'ufficio della
qualificazione di formatore il mancato adempimento degli obblighi
formativi permanenti.
3. Costituisce altresi' causa di cancellazione dall'elenco o di
cancellazione della sola qualificazione di formatore l'istanza in tal
senso avanzata dall'interessato.
4. Sull'istanza di cui al comma 3, provvede il responsabile con
decreto adottato ai sensi dell'art. 15, comma 4.