Art. 15 
 
                     Procedura di contestazione 
 
  1. Il responsabile dell'elenco, quando  rileva  la  sussistenza  di
fatti che, in relazione alle cause indicate negli articoli 13,  commi
1 e 2, e 14, commi 1 e 2, potrebbero dar  luogo  all'adozione  di  un
provvedimento, rispettivamente, di  sospensione  o  di  cancellazione
anche della sola qualificazione di formatore, ne da' comunicazione al
mediatore esperto con l'invito, entro  un  termine  non  superiore  a
trenta giorni,  a  fornire  chiarimenti  e  ad  effettuare  eventuali
produzioni documentali. 
  2.  Scaduto  il  termine  assegnato  ai  sensi  del  comma  1,   il
responsabile dell'elenco, esaminati, se presentati, i  chiarimenti  e
documenti, se  ritiene  di  non  archiviare  la  procedura,  contesta
formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le norme  che
ritiene violate e assegna un termine di quindici giorni per difese  e
ulteriori produzioni documentali. 
  3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l'interessato non
fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile
dell'elenco,  con  provvedimento  motivato,  dispone  la  sospensione
indicandone  la  durata  o  la  cancellazione,  dando   comunicazione
all'interessato del provvedimento adottato. 
  4. La sospensione e la  cancellazione  sono  disposte  con  decreto
succintamente  motivato,  comunicato  senza  ritardo  all'interessato
mediante utilizzo di posta elettronica certificata o  altro  servizio
elettronico di recapito certificato qualificato. 
  5. In ogni fase della  procedura  di  contestazione,  il  mediatore
esperto puo'  dichiarare  di  non  avere  interesse  al  mantenimento
dell'iscrizione o dell'annotazione della qualificazione di formatore.
In tal caso il responsabile dell'elenco, allo stato  degli  atti,  ne
dispone la relativa cancellazione. 
  6. Spetta al responsabile, per le finalita'  di  cui  al  comma  1,
l'esercizio del potere di vigilanza, anche mediante  acquisizione  di
atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei  tempi  stabiliti
da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene  curato
il preventivo  recapito,  anche  soltanto  in  via  telematica,  agli
interessati. 
  7. Tutte le  comunicazioni  previste  dal  presente  articolo  sono
effettuate  dal  responsabile  dell'elenco   all'indirizzo   indicato
dall'interessato al momento dell'iscrizione.