Art. 15
Procedura di contestazione
1. Il responsabile dell'elenco, quando rileva la sussistenza di
fatti che, in relazione alle cause indicate negli articoli 13, commi
1 e 2, e 14, commi 1 e 2, potrebbero dar luogo all'adozione di un
provvedimento, rispettivamente, di sospensione o di cancellazione
anche della sola qualificazione di formatore, ne da' comunicazione al
mediatore esperto con l'invito, entro un termine non superiore a
trenta giorni, a fornire chiarimenti e ad effettuare eventuali
produzioni documentali.
2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il
responsabile dell'elenco, esaminati, se presentati, i chiarimenti e
documenti, se ritiene di non archiviare la procedura, contesta
formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le norme che
ritiene violate e assegna un termine di quindici giorni per difese e
ulteriori produzioni documentali.
3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l'interessato non
fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile
dell'elenco, con provvedimento motivato, dispone la sospensione
indicandone la durata o la cancellazione, dando comunicazione
all'interessato del provvedimento adottato.
4. La sospensione e la cancellazione sono disposte con decreto
succintamente motivato, comunicato senza ritardo all'interessato
mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato.
5. In ogni fase della procedura di contestazione, il mediatore
esperto puo' dichiarare di non avere interesse al mantenimento
dell'iscrizione o dell'annotazione della qualificazione di formatore.
In tal caso il responsabile dell'elenco, allo stato degli atti, ne
dispone la relativa cancellazione.
6. Spetta al responsabile, per le finalita' di cui al comma 1,
l'esercizio del potere di vigilanza, anche mediante acquisizione di
atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti
da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato
il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, agli
interessati.
7. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo sono
effettuate dal responsabile dell'elenco all'indirizzo indicato
dall'interessato al momento dell'iscrizione.