Art. 16 
 
           Effetti della sospensione e della cancellazione 
 
  1. Il mediatore esperto, ricevuto il provvedimento di sospensione o
di cancellazione, ne informa immediatamente il Centro presso il quale
opera e documenta al responsabile dell'elenco l'adempimento  di  tale
onere. 
  2. Dopo la comunicazione della sospensione o  della  cancellazione,
il mediatore esperto non puo' piu'  condurre  programmi;  laddove  il
mediatore esperto abbia programmi in corso di svolgimento, gli stessi
saranno riassegnati ad altro mediatore esperto, a cura del centro. 
  3. Fuori del caso previsto dall'art. 18, comma 7, secondo  periodo,
la  cancellazione  preclude  al  mediatore  di  procedere   a   nuova
iscrizione per un periodo di due anni. 
  4. Alla sospensione e alla cancellazione  della  qualificazione  di
formatore si applica la disposizione di cui al comma 1. Il  mediatore
esperto formatore informa altresi'  del  provvedimento  in  questione
ogni soggetto presso il quale stia svolgendo attivita' di formazione,
documentando al responsabile dell'elenco l'adempimento di tale onere. 
  5. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione di
cui al  comma  4,  il  mediatore  esperto  formatore  non  puo'  piu'
procedere a svolgere attivita' formative,  anche  laddove  le  stesse
siano in corso. 
  6.  La  cancellazione  della  qualificazione  per  qualsiasi  causa
preclude  al  mediatore  esperto  formatore  di  procedere  a   nuova
richiesta di attribuzione della qualificazione di  formatore  per  un
periodo di due anni.