Art. 16
Effetti della sospensione e della cancellazione
1. Il mediatore esperto, ricevuto il provvedimento di sospensione o
di cancellazione, ne informa immediatamente il Centro presso il quale
opera e documenta al responsabile dell'elenco l'adempimento di tale
onere.
2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione,
il mediatore esperto non puo' piu' condurre programmi; laddove il
mediatore esperto abbia programmi in corso di svolgimento, gli stessi
saranno riassegnati ad altro mediatore esperto, a cura del centro.
3. Fuori del caso previsto dall'art. 18, comma 7, secondo periodo,
la cancellazione preclude al mediatore di procedere a nuova
iscrizione per un periodo di due anni.
4. Alla sospensione e alla cancellazione della qualificazione di
formatore si applica la disposizione di cui al comma 1. Il mediatore
esperto formatore informa altresi' del provvedimento in questione
ogni soggetto presso il quale stia svolgendo attivita' di formazione,
documentando al responsabile dell'elenco l'adempimento di tale onere.
5. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione di
cui al comma 4, il mediatore esperto formatore non puo' piu'
procedere a svolgere attivita' formative, anche laddove le stesse
siano in corso.
6. La cancellazione della qualificazione per qualsiasi causa
preclude al mediatore esperto formatore di procedere a nuova
richiesta di attribuzione della qualificazione di formatore per un
periodo di due anni.