Art. 17 
 
             Cessazione degli effetti della sospensione 
 
  1. Il mediatore esperto, almeno trenta giorni prima della  scadenza
del termine finale del periodo di sospensione irrogato per  i  motivi
di cui all'art. 13,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  d),  comunica  e
documenta al responsabile dell'elenco l'assolvimento  degli  obblighi
previsti nelle medesime disposizioni. 
  2. Il responsabile, verificato  l'assolvimento  degli  obblighi  in
questione,  alla  scadenza  del  termine  finale   del   periodo   di
sospensione dichiara cessata la sospensione,  altrimenti  dispone  la
cancellazione.