Art. 17
Cessazione degli effetti della sospensione
1. Il mediatore esperto, almeno trenta giorni prima della scadenza
del termine finale del periodo di sospensione irrogato per i motivi
di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) e d), comunica e
documenta al responsabile dell'elenco l'assolvimento degli obblighi
previsti nelle medesime disposizioni.
2. Il responsabile, verificato l'assolvimento degli obblighi in
questione, alla scadenza del termine finale del periodo di
sospensione dichiara cessata la sospensione, altrimenti dispone la
cancellazione.