Art. 18 
 
Contributo per l'iscrizione  e  per  il  mantenimento  dell'elenco  e
                       modalita' di versamento 
 
  1. In sede di prima formazione dell'elenco,  non  e'  dovuto  alcun
contributo per l'iscrizione allo stesso. 
  2. A far data dal 1° gennaio 2025, per l'iscrizione  all'elenco  e'
dovuto dal richiedente la stessa un contributo di euro cinquanta. 
  3.  Per  il  mantenimento  dell'iscrizione  e'   posto   a   carico
dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta da versare  entro
il 31 gennaio di ciascun anno. Il contributo e' dovuto a far data dal
1°  gennaio  2026  e   comunque   dall'anno   successivo   a   quello
dell'iscrizione. 
  4. Il pagamento del contributo di cui ai commi 2 e 3 e'  effettuato
tramite la piattaforma tecnologica Pago  PA,  prevista  dall'art.  5,
comma 2, del decreto  legislativo  del  7  marzo  2005,  n.  82,  con
versamento sull'apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato. 
  5.  Non  e'  dovuto  ulteriore  contributo  per  gli  iscritti  che
formulano anche la richiesta di annotazione della  qualificazione  di
formatore. 
  6. Nel caso di omesso pagamento del contributo di cui al  comma  3,
il responsabile, decorsi tre mesi  dalla  scadenza  prevista  per  il
pagamento, dispone la sospensione del mediatore esperto dall'elenco. 
  7. In caso di perdurante omesso pagamento del  contributo,  decorsi
sei mesi dall'adozione del provvedimento di  sospensione  di  cui  al
comma 6, e' disposta la cancellazione dall'elenco. In tal caso non e'
consentita una nuova iscrizione nell'elenco  prima  che  sia  decorso
almeno un anno dalla comunicazione della cancellazione. 
  8. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti gli
interessi sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di
scadenza del termine per il pagamento, al  tasso  previsto  dall'art.
1284 del codice civile.