Art. 18
Contributo per l'iscrizione e per il mantenimento dell'elenco e
modalita' di versamento
1. In sede di prima formazione dell'elenco, non e' dovuto alcun
contributo per l'iscrizione allo stesso.
2. A far data dal 1° gennaio 2025, per l'iscrizione all'elenco e'
dovuto dal richiedente la stessa un contributo di euro cinquanta.
3. Per il mantenimento dell'iscrizione e' posto a carico
dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta da versare entro
il 31 gennaio di ciascun anno. Il contributo e' dovuto a far data dal
1° gennaio 2026 e comunque dall'anno successivo a quello
dell'iscrizione.
4. Il pagamento del contributo di cui ai commi 2 e 3 e' effettuato
tramite la piattaforma tecnologica Pago PA, prevista dall'art. 5,
comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, con
versamento sull'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato.
5. Non e' dovuto ulteriore contributo per gli iscritti che
formulano anche la richiesta di annotazione della qualificazione di
formatore.
6. Nel caso di omesso pagamento del contributo di cui al comma 3,
il responsabile, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il
pagamento, dispone la sospensione del mediatore esperto dall'elenco.
7. In caso di perdurante omesso pagamento del contributo, decorsi
sei mesi dall'adozione del provvedimento di sospensione di cui al
comma 6, e' disposta la cancellazione dall'elenco. In tal caso non e'
consentita una nuova iscrizione nell'elenco prima che sia decorso
almeno un anno dalla comunicazione della cancellazione.
8. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti gli
interessi sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di
scadenza del termine per il pagamento, al tasso previsto dall'art.
1284 del codice civile.