Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina: 
    a) l'istituzione presso il Ministero  dell'elenco  dei  mediatori
esperti, con  l'indicazione,  accanto  al  nominativo  del  mediatore
esperto, dell'eventuale qualificazione di formatore; 
    b) i requisiti per  l'inserimento  nell'elenco,  ai  sensi  degli
articoli 60 e 93 del  decreto  legislativo,  ai  fini  dell'esercizio
dell'attivita' di mediatore esperto; 
    c)  le  modalita'  di  svolgimento  e  valutazione  della   prova
pratico-valutativa e la relativa disciplina dell'onere finanziario  a
carico dei partecipanti; 
    d)  i  criteri  per  la  cancellazione  dei   mediatori   esperti
dall'elenco; 
    e) le cause di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di
mediatore esperto; 
    f) il contributo per l'iscrizione nell'elenco; 
    g) le modalita' di revisione dell'elenco; 
    h) la vigilanza sull'elenco; 
    i)  i  criteri  per  la  valutazione  delle  esperienze  e  delle
competenze dei mediatori esperti,  al  fine  dell'attribuzione  della
qualificazione di formatore; 
    l)  l'individuazione  della  data  a  decorrere  dalla  quale  la
partecipazione  all'attivita'  di  formazione  costituisce  requisito
obbligatorio per l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto e di
mediatore esperto formatore.