Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina:
a) l'istituzione presso il Ministero dell'elenco dei mediatori
esperti, con l'indicazione, accanto al nominativo del mediatore
esperto, dell'eventuale qualificazione di formatore;
b) i requisiti per l'inserimento nell'elenco, ai sensi degli
articoli 60 e 93 del decreto legislativo, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di mediatore esperto;
c) le modalita' di svolgimento e valutazione della prova
pratico-valutativa e la relativa disciplina dell'onere finanziario a
carico dei partecipanti;
d) i criteri per la cancellazione dei mediatori esperti
dall'elenco;
e) le cause di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di
mediatore esperto;
f) il contributo per l'iscrizione nell'elenco;
g) le modalita' di revisione dell'elenco;
h) la vigilanza sull'elenco;
i) i criteri per la valutazione delle esperienze e delle
competenze dei mediatori esperti, al fine dell'attribuzione della
qualificazione di formatore;
l) l'individuazione della data a decorrere dalla quale la
partecipazione all'attivita' di formazione costituisce requisito
obbligatorio per l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto e di
mediatore esperto formatore.