Art. 20 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. I centri, entro il 31  gennaio  di  ogni  anno,  trasmettono  al
Ministero, con modalita' informatiche, ai  fini  delle  attivita'  di
analisi  e  monitoraggio,  i  dati   relativi   all'anno   precedente
concernenti: 
    a) il numero totale di mediatori esperti di cui i centri si  sono
avvalsi; 
    b) il numero totale  di  programmi  svolti,  la  loro  tipologia,
durata ed esito, distinti per conferenze locali di riferimento.