Art. 20
Monitoraggio
1. I centri, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono al
Ministero, con modalita' informatiche, ai fini delle attivita' di
analisi e monitoraggio, i dati relativi all'anno precedente
concernenti:
a) il numero totale di mediatori esperti di cui i centri si sono
avvalsi;
b) il numero totale di programmi svolti, la loro tipologia,
durata ed esito, distinti per conferenze locali di riferimento.