Art. 21
Disciplina transitoria
1. Al fine dell'effettiva operativita' dei servizi di giustizia
riparativa, le domande di iscrizione all'elenco ai sensi degli
articoli 5, e 7 sono presentate dagli interessati, a pena di
inammissibilita', entro sei mesi dalla data di approvazione del
modello di domanda di cui all'art. 11, comma 1. Le domande di
iscrizione all'elenco ai sensi dell'art. 6 sono altresi' presentate a
pena di inammissibilita' entro sei mesi dal conseguimento
dell'attestazione di cui all'art. 8, comma 5.
2. Le domande di attribuzione della qualificazione di formatore ai
sensi dell'art. 10, comma 2, sono presentate dagli interessati, a
pena di inammissibilita', entro sei mesi dalla data di approvazione
del modello di domanda di cui all'art. 11, comma 1, anche ove
avanzate disgiuntamente dalle domande di iscrizione all'elenco.