Art. 21 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. Al fine dell'effettiva operativita'  dei  servizi  di  giustizia
riparativa, le  domande  di  iscrizione  all'elenco  ai  sensi  degli
articoli 5,  e  7  sono  presentate  dagli  interessati,  a  pena  di
inammissibilita', entro sei  mesi  dalla  data  di  approvazione  del
modello di domanda di  cui  all'art.  11,  comma  1.  Le  domande  di
iscrizione all'elenco ai sensi dell'art. 6 sono altresi' presentate a
pena  di  inammissibilita'   entro   sei   mesi   dal   conseguimento
dell'attestazione di cui all'art. 8, comma 5. 
  2. Le domande di attribuzione della qualificazione di formatore  ai
sensi dell'art. 10, comma 2, sono  presentate  dagli  interessati,  a
pena di inammissibilita', entro sei mesi dalla data  di  approvazione
del modello di domanda  di  cui  all'art.  11,  comma  1,  anche  ove
avanzate disgiuntamente dalle domande di iscrizione all'elenco.