Art. 22 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ai sensi dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 giugno 1985, n. 1092,  e  sul  sito  istituzionale  dei
Ministeri della giustizia, del lavoro e  delle  politiche  sociali  e
dell'universita' e della ricerca. 
    Roma, 9 giugno 2023 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Nordio 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                              Calderone 
 
                    Il Ministro dell'universita' 
                           e della ricerca 
                               Bernini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1880