Art. 22
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 1985, n. 1092, e sul sito istituzionale dei
Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e
dell'universita' e della ricerca.
Roma, 9 giugno 2023
Il Ministro della giustizia
Nordio
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1880