Art. 3
Elenco
1. E' istituito l'elenco dei mediatori esperti abilitati alla
conduzione dei programmi di giustizia riparativa.
2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero, titolare del trattamento
dei dati personali, in sede di prima applicazione, presso il
Dipartimento per gli affari di giustizia. Presso il Dipartimento ne
e' responsabile il direttore generale degli affari interni, o persona
da lui delegata, incardinata o assegnata alla suddetta direzione
generale, con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato.
3. Il responsabile dell'elenco, al fine di esercitare la vigilanza
sullo stesso nonche' sull'attivita' degli iscritti, si puo' avvalere
dell'Ispettorato generale del Ministero e della collaborazione dei
centri; il responsabile cura altresi' l'aggiornamento dei dati.
4. L'elenco e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e
aggiornato con cadenza almeno trimestrale.
5. L'elenco contiene l'annotazione della qualificazione di
formatore ed e' altresi' articolato in una parte accessibile al
pubblico ed una ad accesso riservato.
6. Nella parte accessibile al pubblico sono consultabili i dati
anagrafici del mediatore esperto, comprensivi di codice fiscale,
numero e data di iscrizione all'elenco e di eventuale assunzione
della qualificazione di formatore.
7. Nella parte ad accesso riservato, sono indicati e consultabili
soltanto dai centri, dai partecipanti alla Conferenza nazionale e
alle Conferenze locali e da coloro che ricoprono la carica di
Autorita' garante nazionale dei diritti delle persone private della
liberta' personale e di Garante territoriale dei diritti dei detenuti
nonche' di Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza,
nell'esercizio delle potesta' loro conferite dalla legge, i dati
relativi a:
a) requisiti per l'inserimento nell'elenco, di cui agli articoli
4, 5, 6, 7 e 10;
b) ente che ha rilasciato l'attestazione di cui agli articoli 9,
comma 7, 10, comma 6 e 12, comma 5, del decreto ministeriale previsto
dall'art. 59, comma 10, del decreto legislativo;
c) le richieste di sospensione o cancellazione volontaria
dall'elenco e i provvedimenti di sospensione o cancellazione
adottati, anche d'ufficio, dal responsabile.
8. Ai soggetti di cui al comma 7 e' altresi' consentito l'accesso,
su richiesta, alla documentazione relativa ai mediatori esperti, ivi
inclusi i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco.