Art. 3 
 
                               Elenco 
 
  1. E' istituito  l'elenco  dei  mediatori  esperti  abilitati  alla
conduzione dei programmi di giustizia riparativa. 
  2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero, titolare del trattamento
dei  dati  personali,  in  sede  di  prima  applicazione,  presso  il
Dipartimento per gli affari di giustizia. Presso il  Dipartimento  ne
e' responsabile il direttore generale degli affari interni, o persona
da lui delegata, incardinata  o  assegnata  alla  suddetta  direzione
generale, con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato. 
  3. Il responsabile dell'elenco, al fine di esercitare la  vigilanza
sullo stesso nonche' sull'attivita' degli iscritti, si puo'  avvalere
dell'Ispettorato generale del Ministero e  della  collaborazione  dei
centri; il responsabile cura altresi' l'aggiornamento dei dati. 
  4. L'elenco e' pubblicato sul sito istituzionale  del  Ministero  e
aggiornato con cadenza almeno trimestrale. 
  5.  L'elenco  contiene  l'annotazione   della   qualificazione   di
formatore ed e' altresi'  articolato  in  una  parte  accessibile  al
pubblico ed una ad accesso riservato. 
  6. Nella parte accessibile al pubblico  sono  consultabili  i  dati
anagrafici del mediatore  esperto,  comprensivi  di  codice  fiscale,
numero e data di iscrizione  all'elenco  e  di  eventuale  assunzione
della qualificazione di formatore. 
  7. Nella parte ad accesso riservato, sono indicati  e  consultabili
soltanto dai centri, dai partecipanti  alla  Conferenza  nazionale  e
alle Conferenze locali  e  da  coloro  che  ricoprono  la  carica  di
Autorita' garante nazionale dei diritti delle persone  private  della
liberta' personale e di Garante territoriale dei diritti dei detenuti
nonche'  di  Autorita'  garante  per  l'infanzia   e   l'adolescenza,
nell'esercizio delle potesta' loro  conferite  dalla  legge,  i  dati
relativi a: 
    a) requisiti per l'inserimento nell'elenco, di cui agli  articoli
4, 5, 6, 7 e 10; 
    b) ente che ha rilasciato l'attestazione di cui agli articoli  9,
comma 7, 10, comma 6 e 12, comma 5, del decreto ministeriale previsto
dall'art. 59, comma 10, del decreto legislativo; 
    c)  le  richieste  di  sospensione  o  cancellazione   volontaria
dall'elenco  e  i  provvedimenti  di  sospensione   o   cancellazione
adottati, anche d'ufficio, dal responsabile. 
  8. Ai soggetti di cui al comma 7 e' altresi' consentito  l'accesso,
su richiesta, alla documentazione relativa ai mediatori esperti,  ivi
inclusi i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco.