Art. 4
Requisito per l'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 60, comma
1, del decreto legislativo
1. Il possesso del requisito formativo per l'inserimento
nell'elenco ai sensi degli articoli 59, comma 9, e 60, comma 1, del
decreto legislativo, e' comprovato dall'interessato mediante
l'attestazione, con giudizio di idoneita', del superamento della
prova finale teorico-pratica della formazione, di cui all'art. 9,
comma 7, del decreto ministeriale previsto dall'art. 59, comma 10,
del decreto legislativo.