Art. 4 
 
Requisito per l'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 60,  comma
                     1, del decreto legislativo 
 
  1.  Il  possesso  del   requisito   formativo   per   l'inserimento
nell'elenco ai sensi degli articoli 59, comma 9, e 60, comma  1,  del
decreto  legislativo,   e'   comprovato   dall'interessato   mediante
l'attestazione, con giudizio  di  idoneita',  del  superamento  della
prova finale teorico-pratica della formazione,  di  cui  all'art.  9,
comma 7, del decreto ministeriale previsto dall'art.  59,  comma  10,
del decreto legislativo.