Art. 5 
 
Requisiti per l'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 93,  comma
               1, lettera a), del decreto legislativo 
 
  1.  Il  possesso  dei  requisiti  formativi  ed  esperienziali  per
l'inserimento nell'elenco ai sensi degli articoli 60, comma 1, e  93,
comma  1,  lettera  a)   del   decreto   legislativo   e'   attestato
dall'interessato mediante: 
    a) certificazione, rilasciata da  soggetti  ed  enti  pubblici  o
privati  eroganti   formazione   specialistica   nella   materia,   o
istituzioni universitarie, comprovante il  conseguimento,  alla  data
del 30 dicembre 2022,  di  una  formazione  completa  alla  giustizia
riparativa, analoga a quella di cui all'art. 59, commi  5  e  6,  del
decreto  legislativo,  ed  altresi'  attestante   le   modalita'   di
svolgimento dell'attivita' formativa teorica e pratica. La formazione
attestata nella  certificazione  puo'  comprendere  la  frequenza  di
corsi, la partecipazione a  seminari  e  convegni  nonche'  attivita'
laboratoriali ed esperienziali, anche con l'utilizzo di esercitazioni
pratiche di progettazione  e  sperimentazione  della  conduzione  dei
diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte  le
fasi  dei  distinti  percorsi;   discussioni   guidate;   analisi   e
discussioni di  casi;  giochi  di  ruolo;  simulazioni;  esercizi  di
risoluzione di problemi; esercizi  di  ascolto  attivo;  esercizi  di
comunicazione  non  verbale;  sollecitazioni   metaforiche;   visione
guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze; 
    b)  certificazione,  rilasciata  da  soggetti  specializzati  che
erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, i quali,
alla data del 30 dicembre  2022,  risultavano  convenzionati  con  il
Ministero della giustizia ovvero che alla medesima  data  risultavano
operare in virtu' di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o
altri enti  pubblici.  La  certificazione  reca  l'indicazione  della
convenzione o del protocollo, ed attesta il possesso,  nell'arco  del
decennio precedente il  30  dicembre  2022,  di  un'esperienza  nella
conduzione di programmi, anche a titolo volontario e gratuito, presso
i soggetti suindicati, della durata di almeno cinque anni, di cui tre
consecutivi. A tal fine, la  certificazione  contiene:  l'elenco  dei
programmi  effettivamente   svolti   dall'interessato   nel   periodo
indicato, tra quelli di cui all'art. 53, comma 1, lettere a), b) e c)
del decreto legislativo; la loro tipologia  e  durata;  la  specifica
indicazione di quelli gestiti in via  esclusiva  o  quale  componente
operativo di un gruppo di lavoro.