Art. 5
Requisiti per l'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 93, comma
1, lettera a), del decreto legislativo
1. Il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per
l'inserimento nell'elenco ai sensi degli articoli 60, comma 1, e 93,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo e' attestato
dall'interessato mediante:
a) certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o
privati eroganti formazione specialistica nella materia, o
istituzioni universitarie, comprovante il conseguimento, alla data
del 30 dicembre 2022, di una formazione completa alla giustizia
riparativa, analoga a quella di cui all'art. 59, commi 5 e 6, del
decreto legislativo, ed altresi' attestante le modalita' di
svolgimento dell'attivita' formativa teorica e pratica. La formazione
attestata nella certificazione puo' comprendere la frequenza di
corsi, la partecipazione a seminari e convegni nonche' attivita'
laboratoriali ed esperienziali, anche con l'utilizzo di esercitazioni
pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei
diversi programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le
fasi dei distinti percorsi; discussioni guidate; analisi e
discussioni di casi; giochi di ruolo; simulazioni; esercizi di
risoluzione di problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di
comunicazione non verbale; sollecitazioni metaforiche; visione
guidata di materiale audio-video; ascolto di testimonianze;
b) certificazione, rilasciata da soggetti specializzati che
erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, i quali,
alla data del 30 dicembre 2022, risultavano convenzionati con il
Ministero della giustizia ovvero che alla medesima data risultavano
operare in virtu' di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o
altri enti pubblici. La certificazione reca l'indicazione della
convenzione o del protocollo, ed attesta il possesso, nell'arco del
decennio precedente il 30 dicembre 2022, di un'esperienza nella
conduzione di programmi, anche a titolo volontario e gratuito, presso
i soggetti suindicati, della durata di almeno cinque anni, di cui tre
consecutivi. A tal fine, la certificazione contiene: l'elenco dei
programmi effettivamente svolti dall'interessato nel periodo
indicato, tra quelli di cui all'art. 53, comma 1, lettere a), b) e c)
del decreto legislativo; la loro tipologia e durata; la specifica
indicazione di quelli gestiti in via esclusiva o quale componente
operativo di un gruppo di lavoro.