Art. 6
Requisiti per l'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 93, comma
1, lettera b), del decreto legislativo
1. Il possesso del requisito formativo per l'inserimento
nell'elenco ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo, e' attestato dall'interessato mediante certificazione,
relativa alla formazione teorica e pratica ricevuta nonche' al
tirocinio seguito.
2. La certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o
privati eroganti formazione specialistica nella materia, o
istituzioni universitarie, comprova il completamento, alla data del
30 dicembre 2022, di una formazione alla giustizia riparativa in
materia penale, articolata come segue:
a) almeno centosessanta ore di frequenza effettiva dedicate alla
formazione teorica, ispirata a metodi, valori e principi della
giustizia riparativa sanciti a livello internazionale, svoltasi
altresi' nelle forme tipiche della giustizia riparativa ed avente ad
oggetto i seguenti insegnamenti: principi, teorie e metodi della
giustizia riparativa, nozioni basilari di diritto penale, diritto
processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile,
criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate. Dette
materie sono individuate tra le seguenti: elementi di diritto
pubblico, con particolare riferimento al diritto antidiscriminatorio,
studi di genere, psicologia giuridica, psicologia di comunita',
psicologia del conflitto, antropologia giuridica e culturale,
sociologia dei processi culturali e interculturali, sociologia della
devianza, teorie sociologiche sul conflitto e sui conflitti,
sociolinguistica. I principi, teorie e metodi della giustizia
riparativa comprendono anche lo studio: del paradigma della giustizia
riparativa in una visione europea e internazionale, con riferimento
alle raccomandazioni e alle politiche internazionali; dei
protagonisti, programmi, principi, standard e metodi della giustizia
riparativa in materia penale; dei peculiari ambiti applicativi della
giustizia riparativa, tra cui quelli relativi ai reati piu' gravi o
commessi in contesti di criminalita' organizzata o altresi' con
vittime minorenni o altrimenti vulnerabili; della deontologia del
mediatore esperto;
b) almeno trecentoventi ore di frequenza effettiva dedicate alla
formazione pratica, svolta prioritariamente in presenza e nelle forme
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), ultimo capoverso, dedicata
allo sviluppo delle capacita' di ascolto e di relazione nonche' a
fornire competenze e abilita' necessarie alla gestione degli effetti
negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai
minorenni e alle altre persone vulnerabili, mediante: l'acquisizione
della consapevolezza dei propri conflitti e danni, agiti e subiti;
l'apprendimento delle pratiche e delle tecniche di giustizia
riparativa; lo sviluppo di sensibilita' specifica per i peculiari
ambiti applicativi della giustizia riparativa, indicati nell'art. 4,
comma 4, lettera d) del decreto ministeriale di cui all'art. 59,
comma 10, del decreto legislativo; lo sviluppo della capacita' di
discernimento del programma piu' idoneo al caso concreto e
dell'abilita' di seguirne integralmente il relativo percorso,
gestendone con competenza ogni sua fase; l'acquisizione
dell'idoneita' al lavoro di gruppo con altri mediatori esperti ed
altresi' dell'abilita' di costruire il gruppo di lavoro idoneo al
caso concreto; l'acquisizione, infine, delle specifiche competenze
necessarie per operare nell'ambito di un servizio pubblico nonche'
delle abilita' relazionali e dialogiche funzionali all'interazione
anche con i servizi della giustizia, l'autorita' giudiziaria, i
difensori, i servizi del territorio, le autorita' di pubblica
sicurezza ed ogni ulteriore interlocutore sociale;
c) almeno duecento ore di tirocinio successivo, comprendente
l'affiancamento nella conduzione di almeno dieci programmi. A tal
fine, la certificazione contiene l'elenco di tutti i programmi cui ha
partecipato l'interessato, tra quelli di cui all'art. 53, comma 1,
lettere a), b) e c) del decreto legislativo nonche' la loro tipologia
e durata.
3. Il possesso altresi' del requisito di cui all'art. 93, comma 2,
seconda ipotesi, del decreto legislativo, e' comprovato
dall'interessato mediante l'attestazione, con giudizio di idoneita',
del superamento della prova pratica-valutativa, di cui all'art. 8.