Art. 6 
 
Requisiti per l'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 93,  comma
  1, lettera b), del decreto legislativo 
  1.  Il  possesso  del   requisito   formativo   per   l'inserimento
nell'elenco ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettera  b)  del  decreto
legislativo, e' attestato dall'interessato  mediante  certificazione,
relativa alla  formazione  teorica  e  pratica  ricevuta  nonche'  al
tirocinio seguito. 
  2. La certificazione, rilasciata da soggetti  ed  enti  pubblici  o
privati  eroganti   formazione   specialistica   nella   materia,   o
istituzioni universitarie, comprova il completamento, alla  data  del
30 dicembre 2022, di una  formazione  alla  giustizia  riparativa  in
materia penale, articolata come segue: 
    a) almeno centosessanta ore di frequenza effettiva dedicate  alla
formazione teorica,  ispirata  a  metodi,  valori  e  principi  della
giustizia  riparativa  sanciti  a  livello  internazionale,  svoltasi
altresi' nelle forme tipiche della giustizia riparativa ed avente  ad
oggetto i seguenti insegnamenti:  principi,  teorie  e  metodi  della
giustizia riparativa, nozioni basilari  di  diritto  penale,  diritto
processuale  penale,   diritto   penitenziario,   diritto   minorile,
criminologia,  vittimologia  e  ulteriori  materie  correlate.  Dette
materie  sono  individuate  tra  le  seguenti:  elementi  di  diritto
pubblico, con particolare riferimento al diritto antidiscriminatorio,
studi di  genere,  psicologia  giuridica,  psicologia  di  comunita',
psicologia  del  conflitto,  antropologia  giuridica   e   culturale,
sociologia dei processi culturali e interculturali, sociologia  della
devianza,  teorie  sociologiche  sul  conflitto  e   sui   conflitti,
sociolinguistica.  I  principi,  teorie  e  metodi  della   giustizia
riparativa comprendono anche lo studio: del paradigma della giustizia
riparativa in una visione europea e internazionale,  con  riferimento
alle   raccomandazioni   e   alle   politiche   internazionali;   dei
protagonisti, programmi, principi, standard e metodi della  giustizia
riparativa in materia penale; dei peculiari ambiti applicativi  della
giustizia riparativa, tra cui quelli relativi ai reati piu'  gravi  o
commessi in contesti  di  criminalita'  organizzata  o  altresi'  con
vittime minorenni o altrimenti  vulnerabili;  della  deontologia  del
mediatore esperto; 
    b) almeno trecentoventi ore di frequenza effettiva dedicate  alla
formazione pratica, svolta prioritariamente in presenza e nelle forme
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),  ultimo  capoverso,  dedicata
allo sviluppo delle capacita' di ascolto e  di  relazione  nonche'  a
fornire competenze e abilita' necessarie alla gestione degli  effetti
negativi dei conflitti, con specifica  attenzione  alle  vittime,  ai
minorenni e alle altre persone vulnerabili, mediante:  l'acquisizione
della consapevolezza dei propri conflitti e danni,  agiti  e  subiti;
l'apprendimento  delle  pratiche  e  delle  tecniche   di   giustizia
riparativa; lo sviluppo di sensibilita'  specifica  per  i  peculiari
ambiti applicativi della giustizia riparativa, indicati nell'art.  4,
comma 4, lettera d) del decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  59,
comma 10, del decreto legislativo; lo  sviluppo  della  capacita'  di
discernimento  del  programma  piu'  idoneo  al   caso   concreto   e
dell'abilita'  di  seguirne  integralmente  il   relativo   percorso,
gestendone   con   competenza   ogni   sua    fase;    l'acquisizione
dell'idoneita' al lavoro di gruppo con  altri  mediatori  esperti  ed
altresi' dell'abilita' di costruire il gruppo  di  lavoro  idoneo  al
caso concreto; l'acquisizione, infine,  delle  specifiche  competenze
necessarie per operare nell'ambito di un  servizio  pubblico  nonche'
delle abilita' relazionali e  dialogiche  funzionali  all'interazione
anche con i  servizi  della  giustizia,  l'autorita'  giudiziaria,  i
difensori,  i  servizi  del  territorio,  le  autorita'  di  pubblica
sicurezza ed ogni ulteriore interlocutore sociale; 
    c) almeno duecento  ore  di  tirocinio  successivo,  comprendente
l'affiancamento nella conduzione di almeno  dieci  programmi.  A  tal
fine, la certificazione contiene l'elenco di tutti i programmi cui ha
partecipato l'interessato, tra quelli di cui all'art.  53,  comma  1,
lettere a), b) e c) del decreto legislativo nonche' la loro tipologia
e durata. 
  3. Il possesso altresi' del requisito di cui all'art. 93, comma  2,
seconda   ipotesi,   del   decreto   legislativo,    e'    comprovato
dall'interessato mediante l'attestazione, con giudizio di  idoneita',
del superamento della prova pratica-valutativa, di cui all'art. 8.