Art. 7 
 
Requisiti per l'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 93,  comma
  1, lettera c), del decreto legislativo 
  1.  Il  possesso  dei  requisiti  formativi  ed  esperienziali  per
l'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettera  c)
del decreto legislativo, e' attestato dall'interessato mediante: 
    a) documentazione, presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il servizio  prestato  presso  i  servizi  minorili  della
giustizia o presso gli uffici di esecuzione penale esterna alla  data
del 30 dicembre 2022, ed ancora in essere all'epoca di  presentazione
della domanda; 
    b) certificazione, rilasciata da  soggetti  ed  enti  pubblici  o
privati eroganti formazione specialistica nella materia o istituzioni
universitarie,  comprovante  il  conseguimento,  alla  data  del   30
dicembre 2022, di una adeguata formazione alla giustizia  riparativa,
analoga a quella di cui  all'art.  59,  commi  5  e  6,  del  decreto
legislativo, ed  altresi'  attestante  le  modalita'  di  svolgimento
dell'attivita' formativa teorica e pratica. La  formazione  attestata
nella certificazione puo'  comprendere  la  frequenza  di  corsi,  la
partecipazione a seminari e convegni nonche' attivita'  laboratoriali
ed esperienziali, anche con l'utilizzo di esercitazioni  pratiche  di
progettazione  e  sperimentazione  della   conduzione   dei   diversi
programmi di giustizia riparativa, in riferimento a tutte le fasi dei
distinti percorsi; discussioni  guidate;  analisi  e  discussioni  di
casi; giochi  di  ruolo;  simulazioni;  esercizi  di  risoluzione  di
problemi; esercizi di ascolto attivo; esercizi di  comunicazione  non
verbale; sollecitazioni metaforiche;  visione  guidata  di  materiale
audio-video; ascolto di testimonianze; 
    c)   apposita   certificazione,   attestante   il   possesso   di
un'esperienza acquisita nella medesima materia mediante  il  servizio
prestato presso gli uffici di cui alla lettera a),  della  durata  di
almeno cinque anni, di cui tre consecutivi,  nell'arco  del  decennio
precedente il  30  dicembre  2022.  A  tal  fine,  la  certificazione
contiene: l'elenco dei programmi effettivamente svolti, tra quelli di
cui  all'art.  53,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)  del   decreto
legislativo, nel periodo indicato e nell'ambito del servizio prestato
dall'interessato; la tipologia e durata di ogni singolo programma; la
specifica indicazione di quelli gestiti  in  via  esclusiva  o  quale
componente operativo di un gruppo di lavoro.