Art. 8 
 
                      Prova pratico-valutativa 
 
  1. La prova pratico-valutativa di cui all'art. 93, comma 2, seconda
ipotesi, del decreto legislativo, e' organizzata,  nell'ambito  della
collaborazione di cui all'art. 3, comma 2, del  decreto  ministeriale
previsto dall'art. 59,  comma  10,  del  decreto  legislativo,  dalle
universita' e  dai  centri  che  individuano  altresi'  le  modalita'
attraverso  le  quali  vengono  sostenuti  dai  candidati  gli  oneri
finanziari della prova. 
  2. Alla stessa accedono esclusivamente i soggetti in  possesso  del
requisito formativo di cui all'art.  93,  comma  1,  lettera  b)  del
decreto legislativo, attestato nelle forme di cui all'art. 6, comma 1
e 3 del presente decreto. Alla prova sovrintende una  commissione  di
almeno cinque  membri,  composta  da  due  formatori  teorici  e  tre
mediatori esperti formatori, scelti nell'ambito della  collaborazione
di cui al comma 1. 
  3. La prova consiste nella dimostrazione, da parte  dei  candidati,
della piena padronanza  delle  competenze  tecnico-pratiche  e  delle
specifiche abilita' acquisite nel percorso formativo  effettuato.  La
stessa, in particolare, mira a valutare, ai sensi dell'art. 59, comma
6, del decreto legislativo, il possesso, in capo ai candidati stessi,
di capacita' di  ascolto  e  di  relazione,  nonche'  delle  seguenti
competenze, abilita'  e  capacita'  necessarie  alla  gestione  degli
effetti negativi dei conflitti: 
    a) consapevolezza dei  propri  conflitti  e  danni,  cagionati  e
subiti; 
    b)  piena  padronanza  delle  pratiche  e  delle  tecniche  della
mediazione,  del  dialogo  riparativo  e  di  ogni  altro   programma
dialogico di cui all'art.  53,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo; 
    c) sensibilita' specifica  per  i  peculiari  ambiti  applicativi
della giustizia riparativa, tra cui quelli  relativi  ai  reati  piu'
gravi o commessi in contesti di criminalita' organizzata  o  altresi'
con vittime minorenni o altrimenti vulnerabili; 
    d) capacita' di discernimento del programma piu' idoneo  al  caso
concreto e abilita' di seguirne integralmente il  relativo  percorso,
gestendone con competenza ogni sua fase; 
    e) idoneita' al lavoro di gruppo con altri mediatori  esperti  ed
altresi' abilita' di costruire il gruppo di  lavoro  idoneo  al  caso
concreto; 
    f) specifiche competenze necessarie per operare nell'ambito di un
servizio  pubblico  nonche'   abilita'   relazionali   e   dialogiche
funzionali all'interazione  anche  con  i  servizi  della  giustizia,
l'autorita' giudiziaria, i difensori, i servizi  del  territorio,  le
autorita' di  pubblica  sicurezza  ed  ogni  ulteriore  interlocutore
sociale. 
  4. La prova, della durata complessiva non inferiore a sei  ore,  da
svolgersi in presenza, consiste nella  simulazione  di  un  programma
articolato nei differenti momenti ed attivita' di cui  lo  stesso  si
compone: segnalazione del caso; gestione delle attivita' preliminari,
tra cui valutazione individualizzata della vittima  e  della  persona
indicata come autore dell'offesa, scelta dello stile  del  linguaggio
da  utilizzare  e  attivita'  di  informazione  nei   confronti   dei
partecipanti; scelta del programma piu' utile  per  la  gestione  del
conflitto avente rilevanza penale; raccolta del consenso;  conduzione
del programma prescelto, con specifico riferimento alla gestione  dei
rapporti con l'altro mediatore, ed eventuali ulteriori mediatori, con
la vittima o le vittime del reato, la persona  indicata  come  autore
dell'offesa e i loro  familiari,  con  gli  altri  partecipanti,  con
l'autorita'  giudiziaria,  con  i  difensori,  gli  interpreti  ed  i
traduttori, con i servizi  della  giustizia  e  del  territorio,  con
l'autorita' di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore  interlocutore
sociale;  costruzione,  ove   possibile,   dell'accordo   riparativo;
redazione   della   relazione   e   delle   ulteriori   comunicazioni
all'autorita' giudiziaria; gestione dell'esito del programma. A mezzo
della simulazione in questione, i candidati dimostrano le  competenze
e abilita' acquisite con riferimento ad ognuna  delle  fasi  e  delle
attivita'  indicate  al  capoverso  che  precede.  Alla   simulazione
partecipano, nei differenti ruoli richiesti dal  programma,  soggetti
scelti dalla commissione di cui al comma 2, secondo periodo. 
  5. La prova finale si  conclude  con  la  valutazione,  debitamente
attestata, di idoneita' o non idoneita' del candidato. 
  6. Nell'organizzazione, svolgimento e valutazione  della  prova  si
tiene conto delle  peculiari  esigenze  dei  candidati  portatori  di
disabilita' o di disturbi specifici  dell'apprendimento  -  DSA,  ove
debitamente documentati,  e  si  provvede  ai  sensi  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170,  nonche'
dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  e
del decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, Dipartimento della funzione pubblica.