Art. 8
Prova pratico-valutativa
1. La prova pratico-valutativa di cui all'art. 93, comma 2, seconda
ipotesi, del decreto legislativo, e' organizzata, nell'ambito della
collaborazione di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale
previsto dall'art. 59, comma 10, del decreto legislativo, dalle
universita' e dai centri che individuano altresi' le modalita'
attraverso le quali vengono sostenuti dai candidati gli oneri
finanziari della prova.
2. Alla stessa accedono esclusivamente i soggetti in possesso del
requisito formativo di cui all'art. 93, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo, attestato nelle forme di cui all'art. 6, comma 1
e 3 del presente decreto. Alla prova sovrintende una commissione di
almeno cinque membri, composta da due formatori teorici e tre
mediatori esperti formatori, scelti nell'ambito della collaborazione
di cui al comma 1.
3. La prova consiste nella dimostrazione, da parte dei candidati,
della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche e delle
specifiche abilita' acquisite nel percorso formativo effettuato. La
stessa, in particolare, mira a valutare, ai sensi dell'art. 59, comma
6, del decreto legislativo, il possesso, in capo ai candidati stessi,
di capacita' di ascolto e di relazione, nonche' delle seguenti
competenze, abilita' e capacita' necessarie alla gestione degli
effetti negativi dei conflitti:
a) consapevolezza dei propri conflitti e danni, cagionati e
subiti;
b) piena padronanza delle pratiche e delle tecniche della
mediazione, del dialogo riparativo e di ogni altro programma
dialogico di cui all'art. 53, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo;
c) sensibilita' specifica per i peculiari ambiti applicativi
della giustizia riparativa, tra cui quelli relativi ai reati piu'
gravi o commessi in contesti di criminalita' organizzata o altresi'
con vittime minorenni o altrimenti vulnerabili;
d) capacita' di discernimento del programma piu' idoneo al caso
concreto e abilita' di seguirne integralmente il relativo percorso,
gestendone con competenza ogni sua fase;
e) idoneita' al lavoro di gruppo con altri mediatori esperti ed
altresi' abilita' di costruire il gruppo di lavoro idoneo al caso
concreto;
f) specifiche competenze necessarie per operare nell'ambito di un
servizio pubblico nonche' abilita' relazionali e dialogiche
funzionali all'interazione anche con i servizi della giustizia,
l'autorita' giudiziaria, i difensori, i servizi del territorio, le
autorita' di pubblica sicurezza ed ogni ulteriore interlocutore
sociale.
4. La prova, della durata complessiva non inferiore a sei ore, da
svolgersi in presenza, consiste nella simulazione di un programma
articolato nei differenti momenti ed attivita' di cui lo stesso si
compone: segnalazione del caso; gestione delle attivita' preliminari,
tra cui valutazione individualizzata della vittima e della persona
indicata come autore dell'offesa, scelta dello stile del linguaggio
da utilizzare e attivita' di informazione nei confronti dei
partecipanti; scelta del programma piu' utile per la gestione del
conflitto avente rilevanza penale; raccolta del consenso; conduzione
del programma prescelto, con specifico riferimento alla gestione dei
rapporti con l'altro mediatore, ed eventuali ulteriori mediatori, con
la vittima o le vittime del reato, la persona indicata come autore
dell'offesa e i loro familiari, con gli altri partecipanti, con
l'autorita' giudiziaria, con i difensori, gli interpreti ed i
traduttori, con i servizi della giustizia e del territorio, con
l'autorita' di pubblica sicurezza e con ogni ulteriore interlocutore
sociale; costruzione, ove possibile, dell'accordo riparativo;
redazione della relazione e delle ulteriori comunicazioni
all'autorita' giudiziaria; gestione dell'esito del programma. A mezzo
della simulazione in questione, i candidati dimostrano le competenze
e abilita' acquisite con riferimento ad ognuna delle fasi e delle
attivita' indicate al capoverso che precede. Alla simulazione
partecipano, nei differenti ruoli richiesti dal programma, soggetti
scelti dalla commissione di cui al comma 2, secondo periodo.
5. La prova finale si conclude con la valutazione, debitamente
attestata, di idoneita' o non idoneita' del candidato.
6. Nell'organizzazione, svolgimento e valutazione della prova si
tiene conto delle peculiari esigenze dei candidati portatori di
disabilita' o di disturbi specifici dell'apprendimento - DSA, ove
debitamente documentati, e si provvede ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonche'
dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e
del decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento della funzione pubblica.