Art. 3 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Le disposizioni  recate  dall'art.  1,  comma  1,  del  presente
decreto si applicano alle richieste di autorizzazioni generali  e  di
rinnovi delle autorizzazioni generali presentate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Le autorizzazioni generali per l'installazione e l'esercizio  di
stazioni di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144  del  codice,
in corso di validita' alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, restano assoggettate al contributo annuo di euro  5,00  fino
alla loro naturale scadenza. 
  3.  Resta  ferma  la  facolta'  di  rinunciare   all'autorizzazione
generale  secondo  quanto  previsto   dall'art.   118   del   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  4. Il presente decreto sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 aprile 2023 
 
                                                    Il Ministro: Urso 

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 767