Art. 3 Disposizioni finali e transitorie 1. Le disposizioni recate dall'art. 1, comma 1, del presente decreto si applicano alle richieste di autorizzazioni generali e di rinnovi delle autorizzazioni generali presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le autorizzazioni generali per l'installazione e l'esercizio di stazioni di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del codice, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano assoggettate al contributo annuo di euro 5,00 fino alla loro naturale scadenza. 3. Resta ferma la facolta' di rinunciare all'autorizzazione generale secondo quanto previsto dall'art. 118 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 4. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2023 Il Ministro: Urso Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 767