Art. 4 
 
  1.  Il  MUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun   beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art.  1,  come  previsto
dall'avviso integrativo, nella  misura  dell'ottanta  per  cento  del
contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del cinquanta per
cento nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto
beneficiario privato dovra' produrre apposita fidejussione bancaria o
polizza  assicurativa,  rilasciata  al  soggetto  secondo  lo  schema
approvato dal MUR con specifico provvedimento. 
  2.  Il   beneficiario   si   impegnera'   a   fornire   dettagliate
rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi  dell'art.
16  del  decreto  ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla  relazione
conclusiva del progetto, obbligandosi, altresi', alla restituzione di
eventuali  importi  che  risultassero  non  ammissibili,  nonche'  di
economie di progetto. 
  3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere,  nei
confronti  del  beneficiario  alla  revoca  delle  agevolazioni,  con
contestuale recupero delle somme erogate anche  attraverso  il  fermo
amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale  compensazione  con  le
somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso
questa o altra amministrazione.