Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di
«identificativo unico del dispositivo» di cui all'art. 2, numero 15 e
di «istituzione sanitaria» di cui all'art. 2, numero 29 del
regolamento (UE) 2017/746, nonche' le definizioni contenute nella
parte C dell'allegato VI.
2. Ai fini del presente decreto, per UDI si intende
l'identificativo comprendente l'UDI-DI (identificativo del modello di
dispositivo) e l'UDI-PI (identificativo della produzione), come
indicato al punto 3.3 del citato allegato VI, parte C.